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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22535/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Perugia (che aveva confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta preferenziale e bancarotta documentale semplice, riducendo le pene: a Di Pompo anni 3; a Contento anni 2 e mesi 6). Di Pompo deduce violazione di legge (artt. 62‑bis, 69, 133 c.p.) e vizio di motivazione sul giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, nonché violazione dell'art. 219, comma 3, legge fallimentare per mancata applicazione dell'attenuante della particolare tenuità del fatto. Contento censura la determinazione della pena base (art. 133 c.p.) alla luce della parziale assoluzione per fatti anteriori al 26/08/2010 e chiede l'applicazione dell'art. 219, comma 3, legge fallimentare per la particolare tenuità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi generici, di merito o estranei al giudizio di rinvio (quali la richiesta dell'attenuante di lieve entità non sollevata nel precedente grado), e ha escluso che emergano vizi di motivazione tali da giustificare il sindacato di legittimità. Ha confermato la valutazione operata dai giudici di merito circa la personalità degli imputati, l'entità delle somme distratte, l'estensione temporale delle condotte e il danno ai creditori. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende (quantificata in euro 3.000,00).

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al giudizio di bilanciamento fra circostanze; la Corte osserva che tale bilanciamento è valutazione discrezionale tipica del merito e sindacabile in Cassazione solo in presenza di arbitrio o motivazione insufficiente.

  • art. 69 cod. pen.

    Riferito dal ricorrente in tema di circostanze attenuanti generiche; la Corte richiede valutazioni motivate e confronti specifici con la motivazione del giudice di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio abbia correttamente motivato la determinazione della pena (valutazione della personalità e gravità dei fatti) e che le censure difensive siano generiche e non superino il divieto di sindacare il merito.

  • art. 219, comma 3, legge fallimentare

    Si tratta dell'attenuante speciale per la particolare tenuità del fatto in materia fallimentare. La Corte ha escluso la rilevabilità in Cassazione perché la questione era estranea al giudizio di rinvio e non era stata dedotta nel precedente giudizio di legittimità; inoltre ha chiarito che la mancata rilevazione della gravità da parte di un giudice non equivale automaticamente al riconoscimento della lieve entità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sul disposto conseguente all'inammissibilità del ricorso: la Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione le censure non possono limitarsi a rilievi generici: è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito e indicare dove e perché essa sarebbe illogica o arbitraria.
  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è sostanzialmente di merito; la Corte di legittimità interviene solo se sussiste evidente arbitrarietà o carenza motivazionale.
  • Richieste di applicazione di attenuanti speciali (es. art. 219 l.f.) devono essere tempestivamente sollevate nel grado competente e, se non discusse nel precedente giudizio di legittimità, difficilmente potranno essere introdotte in Cassazione quale motivo nuovo.
  • La semplice osservazione che un giudice non ha ritenuto grave il fatto non legittima automaticamente la qualificazione del fatto come di lieve entità: la valutazione della tenuità richiede specifici elementi di fatto e giuridici.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta rischio di condanna alle spese e, salvo giustificati elementi contrari, al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; pertanto l'ammissibilità e la fondatezza formale del ricorso vanno valutate con attenzione prima di proporlo.

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