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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04932/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di somme versate a titolo di IRPEF, ILOR e anche IVA, invocato da un contribuente che si riteneva compreso tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali previste per i danneggiati dal sisma del 13 dicembre 1990 in Sicilia. Il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e dell'ordinanza ministeriale 21 dicembre 1990 n. 2157, sostenendo che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestasse la residenza nel Comune di Catania alla data rilevante, oppure comunque anteriormente ad essa, e che la circostanza non fosse contestata; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la residenza e il diritto al rimborso emergevano anche da cartella di pagamento e provvedimento di sgravio emessi dall'Ufficio; 3) violazione dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, in relazione all'ordinanza del 21 dicembre 1990 e agli artt. 112 e 132 c.p.c., per non avere la CTR considerato che il contribuente, esercitando l'attività di farmacista in Catania, rientrava anche tra i soggetti ammessi al beneficio in base al requisito alternativo dell'attività svolta nei Comuni colpiti; 4) violazione dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, dell'art. 3 Cost. e dell'art. 107 TFUE, perché la CTR aveva negato il rimborso ritenendo che, essendo imprenditore, l'agevolazione costituisse un aiuto di Stato illegittimo, mentre la decisione della Commissione UE n. 2016/195 avrebbe consentito la misura nei limiti del de minimis, che egli assumeva rispettato. L'Agenzia resisteva eccependo l'inammissibilità del ricorso e difendendo la sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ma ha accolto il quarto motivo e ha ritenuto infondati, assorbito il secondo, il primo e il terzo motivo solo nei limiti della loro trattazione. In particolare, ha affermato che la CTR aveva errato nel non esaminare il requisito alternativo dell'esercizio dell'attività economica nel territorio colpito dal sisma e nel valutare in modo illogico la dichiarazione sulla residenza; tuttavia ha riconosciuto che, per la parte relativa all'attività di impresa, la questione degli aiuti di Stato doveva essere scrutinata alla luce della disciplina UE e della decisione della Commissione, verificando in concreto il rispetto del regime de minimis e/o l'eventuale compatibilità dell'aiuto quale compensazione dei danni da calamità naturale. Il testo fornito non consente di ricostruire oltre l'esito finale processuale, ma mostra un accoglimento del motivo relativo al diritto UE e una cassazione della decisione di merito sul punto.

Norme richiamate

  • Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione civile 21 dicembre 1990 n. 2157

    Individua tra i beneficiari delle agevolazioni non solo i residenti nei Comuni colpiti dal sisma, ma anche i soggetti che vi svolgevano attività industriale, commerciale, artigiana o agricola.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura sulla valutazione della prova e sulla non contestazione di circostanze rilevanti.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza di merito, ritenuta illogica.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 9, comma 17, L. n. 289/2002

    È la disposizione agevolativa invocata per il rimborso delle imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma; non si applica all'IVA perché, in tale parte, contrasta con il diritto UE.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla dedotta illegittimità della distinzione operata dalla CTR tra contribuenti imprenditori e altri beneficiari.

  • art. 107 TFUE

    La Corte richiama la disciplina sugli aiuti di Stato per verificare se il beneficio fiscale possa essere considerato compatibile con il mercato interno.

  • art. 108, par. 3, TFUE

    È la norma in relazione alla quale la Commissione UE ha ritenuto illegittimamente attuate le misure di aiuto in esame, salvo le eccezioni previste.

  • art. 92, n. 1, T.F.U.E.

    È richiamato nel ragionamento sulla soglia de minimis, al di sotto della quale la disciplina sugli aiuti di Stato diviene inapplicabile.

  • art. 138 L. n. 388/2000

    Individua i soggetti colpiti dal sisma ammessi ai benefici richiamando l'art. 3 dell'ordinanza ministeriale del 21 dicembre 1990.

  • Decisione della Commissione UE del 14/08/2015, C(2015) 5549 final

    Dichiara incompatibili con il mercato interno le misure di aiuto di Stato in oggetto, salvo gli aiuti individuali che rispettino il regolamento de minimis o che compensino danni da calamità naturale con nesso diretto e senza sovracompensazione.

  • Regolamento (CE) n. 1407/2013

    Richiamato dalla decisione della Commissione come fonte che disciplina gli aiuti de minimis.

  • Regolamento (CE) n. 717/2014

    Richiamato dalla decisione della Commissione come fonte che disciplina gli aiuti de minimis.

Massime di principio

  • Nei benefici fiscali collegati a eventi calamitosi, il giudice di merito deve verificare tutti i presupposti soggettivi alternativi previsti dalla disciplina applicabile, non potendo limitarsi a uno solo di essi se la parte li ha specificamente dedotti.
  • Quando una dichiarazione sostitutiva è univocamente compatibile con il requisito richiesto dalla norma, una lettura meramente letterale e contraria al suo significato comune integra motivazione illogica e censurabile in cassazione.
  • In materia di aiuti fiscali a imprese colpite da calamità naturali, il controllo di compatibilità con il diritto dell'Unione impone di verificare concretamente il rispetto del regime de minimis sulla base dell'ammontare complessivo dell'aiuto nell'arco temporale previsto, non del solo importo richiesto nel singolo giudizio.
  • La disciplina degli aiuti di Stato può consentire misure fiscali eccezionali se l'aiuto individuale rientra nei limiti de minimis oppure se è funzionalmente diretto a compensare danni causati da calamità naturale, purché esista un nesso diretto e non vi sia sovracompensazione.
  • Le decisioni della Commissione UE in materia di aiuti di Stato, pur non avendo portata generale e astratta, vincolano il giudice nazionale nella valutazione della compatibilità della misura con il mercato interno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamentoRimborsiGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileTributiInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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