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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19281/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria (riesame) che, confermando il sequestro preventivo disposto dal GIP in data 29/12/2025, aveva vincolato la somma in contanti di euro 4.255,00 ritenuta profitto dei reati contestati (associazione per delinquere finalizzata alla frode in competizioni sportive, artt. 416 c.p. e L. 401/1989). Il Tribunale del riesame aveva fondato il vincolo sul grave quadro indiziario emerso dall'indagine "Penalty" (che aveva già comportato misure cautelari personali), sulla difficoltà di tracciare le singole vincite illecite, sulla sproporzione tra la somma e i redditi dichiarati (euro 1.088,00 nel 2024), oltre che sullo stato di disoccupazione e sulla ludopatia dell'indagato, e aveva ravvisato il periculum in mora (rischio di dispersione o reimpiego del denaro). Con ricorso per cassazione il difensore ha dedotto due motivi: (1) carenza o apparente motivazione sul periculum in mora impeditivo, sostenendo che la squalifica per tre anni dell'arbitro Catanoso (presunto tramite) avrebbe reso impossibile la reiterazione; (2) carenza o apparente motivazione sul periculum in mora funzionale alla confisca e mancata prova del nesso causale tra la somma sequestrata e i reati, nonché errata valutazione di documenti probatori (ricevute di vincite lecite).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti si risolvessero in critiche di merito alla valutazione del giudice di merito e che non fosse consentito a questa Corte riesaminare il compendio probatorio né sostituirsi alla valutazione prognostica del Tribunale. In particolare, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione non apparente, ancorata a elementi concreti (natura del denaro, contesto associativo, ludopatia e stato di disoccupazione dell'indagato, difficoltà di tracciabilità delle vincite, precedente motivazione del GIP sul possibile reimpiego delle somme). Quanto alle censure sul nesso di causalità e sulle ricevute di vincita, la Corte ha osservato che la contestazione riguarda la valutazione di merito e non un vizio di legge. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese del grado e a versare, in via equitativa, euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Norma che configura l'associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto che l'ipotesi associativa e il quadro indiziario fossero rilevanti per giustificare il sequestro del profitto presunto

  • art. 1 L. 401/1989

    Norma speciale riferita a frode in competizioni sportive; utilizzata per qualificare il reato-unto dell'associazione e il fine di produzione di profitti illeciti

  • art. 321, comma 1, c.p.p.

    Richiamato nei motivi come norma procedurale sulle misure cautelari reali; la Corte ricorda che i rilievi devono essere di diritto per essere esaminati in Cassazione

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione all'onere motivazionale del giudice del riesame; la Corte ha ritenuto adempiuto tale onere nel caso concreto

  • art. 125 c.p.p.

    Principio generale della motivazione degli atti giudiziari; la Corte distingue i vizi meramente valutativi (inammissibili in Cassazione per misure reali) dai vizi della motivazione così gravi da costituire violazione di legge

  • art. 324 c.p.p.

    Norma sulla decisione del riesame; citata nei motivi del ricorso e considerata nella valutazione complessiva della motivazione di merito

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Dispositivo che limita il controllo di legittimità nelle misure cautelari reali, impedendo alla Cassazione di riesaminare merito e motivazione se non in presenza di specifici vizi di legge

  • Sentenza Sezioni Unite n. 36959/2021

    Riferimento giurisprudenziale evocato dalla difesa sull'onere motivazionale in caso di sequestro preventivo per confisca; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse comunque fornito motivazioni adeguate (natura fungibile del denaro, elementi personali e contesto associativo)

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in ordine alla possibile condanna per spese e sanzioni in caso di ricorso infondato o inammissibile; la Corte l'ha usata per giustificare l'applicazione della sanzione in via equitativa

  • art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    Norma che consente di aumentare la sanzione oltre il massimo in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per determinare la somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sanzionatoria in materia di improcedibilità/inammissibilità dei ricorsi; richiamata nel contesto dell'applicazione di una sanzione per l'inammissibilità

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali (sequestro preventivo) la Corte di Cassazione è limitata a controlli di legge: non può sostituirsi al giudice di merito per riconsiderare la valutazione degli elementi probatori e la prognosi sul periculum in mora.
  • Il rischio di dispersione o di reimpiego del denaro può essere valutato sulla base della natura fungibile del bene (contanti), del contesto criminoso ricostruito (es. associazione dedita a scommesse illecite) e delle condizioni personali dell'indagato (discrepanza tra redditi dichiarati, disoccupazione, ludopatia), senza che sia sempre necessario un nesso causale inequivoco tra singola somma e singolo atto delittuoso.
  • Le prove a discarico (quali ricevute di vincite) devono essere affrontate e motivate dal giudice; se il giudice espone perché ritiene tali elementi insufficienti o temporaneamente non probativi, la loro mera esistenza non è sufficiente a escludere il sequestro se la motivazione contraria è coerente e ancorata ai fatti.
  • L'assenza o la squalifica di un presunto 'anello' operativo (es. un arbitro squalificato) non esclude necessariamente la persistenza del rischio di reiterazione o reimpiego se il quadro indiziario dimostra canali alternativi o la disponibilità di risorse e reti utili all'illecito.
  • Se un ricorso (in particolare contro misure reali) solleva in realtà questioni di merito o una diversa interpretazione delle prove, la Cassazione può dichiararne l'inammissibilità e irrogare oneri e sanzioni pecuniarie nei confronti del ricorrente.

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