Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04915/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato giudicato responsabile per la detenzione nel territorio dello Stato di 53,32 chilogrammi di tabacco lavorato estero, fatto commesso a Palermo il 10/07/2020 e qualificato ai sensi dell'art. 291-bis, comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973. In primo grado era stata applicata la pena di un anno e otto mesi di reclusione e 88.866 euro di multa; la Corte di appello ha parzialmente riformato eliminando la pena pecuniaria e confermando la pena detentiva. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge per mancata esclusione della recidiva; 2) erroneità del giudizio di comparazione tra circostanze, sostenendo che le attenuanti generiche avrebbero dovuto prevalere e non essere solo equivalenti. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la valutazione sulla recidiva era stata compiuta in concreto dal giudice di merito sulla base dei numerosi precedenti penali e della sintomaticità del nuovo reato rispetto a un percorso delinquenziale; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto precluso dall'art. 69, comma 4, c.p. e comunque manifestamente infondato, trattandosi di valutazione di merito congruamente motivata sulla commisurazione della pena e sulla comparazione tra circostanze.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, facendo applicazione dell'art. 616 c.p.p. e della facoltà di incremento prevista dalla l. n. 103 del 2017. La responsabilità penale già affermata nei gradi di merito resta ferma, così come la pena detentiva di un anno e otto mesi di reclusione, con esclusione della multa già eliminata in appello.

Norme richiamate

  • art. 291-bis, comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973

    Norma incriminatrice del reato contestato, relativo alla detenzione nel territorio dello Stato di tabacco lavorato estero in quantità rilevante.

  • art. 69, comma 4, cod. pen.

    Preclude il motivo di ricorso nella parte in cui lamenta il giudizio di comparazione tra circostanze in termini non consentiti dalla disciplina normativa richiamata dalla Corte.

  • art. 133 cod. pen.

    Parametri utilizzabili dal giudice di merito per la commisurazione della pena; la motivazione è sufficiente se congruamente ancorata anche solo ad alcuni di tali criteri.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    Consente di aumentare, in caso di inammissibilità del ricorso, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. oltre il massimo legale ordinario.

  • Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè

    Il giudice deve valutare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia indice effettivo di riprovevolezza e pericolosità, considerando natura dei reati, distanza temporale, omogeneità, occasionalità della ricaduta e altri parametri individualizzanti, non essendo sufficiente il mero riscontro formale dei precedenti penali.

  • Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi

    La motivazione sulla pena è sufficiente se adeguata alla gravità del fatto e alla personalità del reo, anche senza analitica esposizione di tutti i criteri ex art. 133 c.p.

  • Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di Carlo

    Ribadisce che la valutazione sulla commisurazione della pena rientra nell'apprezzamento del giudice di merito, se sorretta da motivazione congrua.

  • Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato

    Conferma l'insindacabilità in cassazione della valutazione di merito sulla dosimetria della pena quando sorretta da motivazione non illogica.

  • Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021

    Le censure che mirano a sostituire diversi apprezzamenti di merito a quelli del giudice di merito restano fuori dal perimetro del controllo di legittimità.

Massime di principio

  • La recidiva non può essere esclusa o confermata sulla base di un riscontro meramente formale dei precedenti penali: il giudice deve verificare in concreto se essi siano sintomatici di una reale inclinazione a delinquere e di maggiore riprovevolezza o pericolosità dell'autore.
  • La valutazione sulla recidiva rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per mancanza, illogicità o manifesta incongruità della motivazione.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua e non irragionevole, essendo precluso il riesame del merito.
  • Ai fini della commisurazione della pena, il giudice può motivare facendo riferimento anche solo ad alcuni dei parametri di cui all'art. 133 c.p., senza necessità di un'esposizione analitica e completa di tutti i criteri possibili.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione del giudice di merito una diversa lettura dei fatti o degli elementi valutativi, quando la sentenza impugnata sia sorretta da argomentazioni razionali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.