Cassazione Penale, Ordinanza n. 25236/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso congiunto è stato proposto nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 12 novembre 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che le doglianze riguardavano essenzialmente la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove testimoniali: i ricorrenti contestavano l'attendibilità dei numerosi agenti intervenuti e, in particolare, della testimonianza resa dalla fidanzata di uno degli imputati, sostenendo implicitamente una diversa lettura del materiale probatorio. È stato inoltre dedotto un ultimo motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. La Corte rileva anche che la memoria difensiva ha introdotto in parte questioni nuove non presenti nei motivi di ricorso e, in parte, ha reiterato le censure sull'attendibilità dei testimoni a carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché le censure erano incentrate su questioni di fatto, sulla ricostruzione della vicenda e sulla valutazione del compendio probatorio, profili riservati al giudice di merito. Ha ritenuto che la sentenza di appello fosse sorretta da motivazione congrua, adeguata e non illogica, fondata su corrette massime di esperienza. Ha inoltre giudicato generico il motivo sull'art. 131-bis c.p. e inammissibili le ulteriori deduzioni difensive in quanto nuove o meramente reiterative. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ritiene generica la doglianza sulla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità, osservando che la Corte di appello aveva già motivato adeguatamente sul punto alla luce della diversa ricostruzione dei fatti.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che mirino a ottenere una nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, non illogica e basata su corretti criteri inferenziali.
- La contestazione dell'attendibilità dei testimoni, se non accompagnata dalla specifica denuncia di un effettivo travisamento della prova, integra una richiesta di rivalutazione del merito e non è scrutinabile in cassazione.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando sia generico e non si confronti in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le questioni nuove dedotte per la prima volta con memoria difensiva sono inammissibili se non risultano già devolute con i motivi di ricorso.
- La mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. non può essere utilmente censurata in cassazione quando la doglianza presupponga una diversa ricostruzione dei fatti non consentita al giudice di legittimità.
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