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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4214/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ginelli Graziella, nella sua qualità di legale rappresentante della AIR & SEA società cooperativa, era stata condannata per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 per omesso versamento IVA relativo al periodo di imposta 2015 per euro 386.265,00 e pena di 4 mesi di reclusione. Ha impugnato la conferma della condanna davanti alla Cassazione sollevando due motivi principali: 1) mancata assunzione e travisamento della prova in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello non aveva acquisito una prova decisiva, ossia la sentenza civile favorevole che riconosceva un credito della società nei confronti della Beta Trans per euro 798.752,00; la ricorrente sosteneva di aver fatto affidamento su quel credito e di aver predisposto un piano rateale per il pagamento dell'imposta, nonché di aver subito una crisi di liquidità e successiva messa in liquidazione volontaria della società, circostanze che escluderebbero il dolo. 2) vizio di motivazione sulla durata delle pene accessorie, lamentando che la Corte d'appello aveva determinato la loro durata in modo non corretto, richiamando l'entità dell'omesso versamento come giustificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: la rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p. è un istituto eccezionale e il giudice d'appello ha correttamente valutato che non vi fosse assoluta necessità di riassumere o acquisire la prova civile sopravvenuta; inoltre ha richiamato il principio che l'elemento soggettivo dell'art. 10-ter è il dolo generico (anche eventuale) e che la crisi di liquidità o il mancato incasso di crediti rientrano nel rischio normale d'impresa e non escludono il dolo, salvo prova che siano state tentate tutte le iniziative per adempiere (anche attingendo al patrimonio personale) o che l'inadempimento sia da ascrivere a forza maggiore. Il secondo motivo è stato ritenuto ugualmente infondato: la durata delle pene accessorie va determinata concretamente ai sensi dell'art. 133 c.p. e non automaticamente rapportata alla pena principale; la Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione richiamando l'entità dell'omesso versamento e i criteri applicabili. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    Disciplina il reato di omesso versamento dell'IVA; richiede dolo generico (anche eventuale). Il mancato incasso di crediti non esclude il dolo, poiché l'obbligo di versamento prescinde dall'effettiva riscossione e il mancato adempimento del debitore rientra nel rischio d'impresa, salvo prova di forza maggiore o di aver adottato tutte le iniziative possibili per pagare.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Regola la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello; è misura eccezionale e discrezionale, autorizzata solo se il giudice di appello ritiene di non poter decidere allo stato degli atti o quando le prove sopravvenute non siano manifestamente superflue o irrilevanti.

  • art. 133 cod. pen.

    Fissa i criteri per la determinazione della pena e delle pene accessorie: la durata delle pene accessorie va determinata concretamente secondo questi criteri e non automaticamente rapportata alla durata della pena principale.

  • art. 37 cod. pen.

    Richiamato nella valutazione della correlazione tra pena principale e pene accessorie; la Corte ha affermato che non è necessario un rapporto meccanico tra le durate, specialmente quando la legge prevede limiti minimo e massimo per le accessorie.

  • art. 12 d.lgs. 74/2000

    Prevede le pene accessorie applicabili per reati tributari; la Corte ha confermato che la loro durata va motivata in concreto secondo i criteri di legge.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; applicato per giustificare la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 222/2018 e n. 186/2000 (richiamate)

    Richiamate in ordine ai principi di proporzionalità e individualizzazione della pena e alla responsabilità per la determinazione della causa di inammissibilità; usate per sostenere che gli automatismi nella determinazione delle pene accessorie possono essere incompatibili con la Costituzione e che la responsabilità dell'eventuale inammissibilità non comporta l'esclusione automatica delle sanzioni a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è eccezionale: va chiesto e motivato adeguatamente dimostrando che la nuova prova è indispensabile e non meramente utile; il giudice d'appello ha ampia discrezionalità nel rifiuto.
  • Nel reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000) l'elemento soggettivo è il dolo generico; la semplice crisi di liquidità o il mancato incasso di crediti non escludono il dolo, trattandosi del rischio ordinario dell'impresa, salvo prova che siano state adottate tutte le iniziative possibili per adempiere o che l'inadempimento derivi da forza maggiore.
  • Per escludere la responsabilità penale per omesso versamento è utile documentare in modo preciso tutte le iniziative adottate (azioni di riscossione del credito, ricorso a garanzie, utilizzo di patrimoni personali, tentativi di soluzioni alternative) e dimostrare l'assoluta impossibilità oggettiva di pagare entro i termini.
  • La determinazione delle pene accessorie deve seguire i criteri di personalizzazione stabiliti dall'art. 133 c.p. e non può essere automaticamente rapportata alla durata della pena principale; in appello occorre fornire motivazione concreta sul loro quantum in relazione alle circostanze del caso.
  • In situazioni analoghe, chi impugna per mancata acquisizione di prova sopravvenuta deve chiarire perché la nuova prova non poteva essere presentata in primo grado e perché essa sia essenziale per la decisione, evitando argomentazioni che si riducano a mera alternativa valutativa delle prove già acquisite.

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