Cassazione Civile, Ordinanza n. 29379/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale, disponendo che nell'ordinanza precedente, dopo le parole "accessori di legge", fosse inserita la locuzione "con distrazione in favore dell'avv. Nicola Pennella, antistatario". Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese del procedimento di correzione, per la sua natura speciale che non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un giudizio tributario nel quale la Corte di cassazione, con ordinanza n. 35098/2022, aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva accolto il ricorso della società contribuente avverso una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, condannando l'Agenzia alle spese di lite. Dopo il deposito dell'ordinanza, la società ha rilevato che il provvedimento non conteneva la distrazione delle spese in favore del difensore, pur essendo stata richiesta in memoria illustrativa la condanna alle spese professionali del difensore antistatario. Ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale mediante integrazione del dispositivo con la formula di distrazione in favore dell'avvocato. L'Agenzia non ha svolto difese nel procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
La cartella di pagamento oggetto del giudizio tributario era stata emessa ai sensi di tale disposizione, richiamata come titolo del recupero fiscale contestato.
La Corte ribadisce che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio è il procedimento di correzione degli errori materiali e non l'impugnazione ordinaria.
art. 93, secondo comma, c.p.c.
La disciplina sulla distrazione delle spese è richiamata a sostegno dell'ammissibilità della correzione materiale anche quando la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore.
La Corte afferma che il rimedio della correzione è applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione e può essere chiesto o rilevato d'ufficio in ogni tempo.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore non integra un vizio da far valere con i mezzi ordinari di impugnazione, ma un errore emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali.
- La domanda di distrazione non ha autonoma natura di domanda di merito, ma accessoria rispetto alla statuizione sulle spese; perciò la sua mancanza nel dispositivo, quando sia stata effettivamente richiesta, può essere sanata con correzione.
- La correzione degli errori materiali può essere utilizzata anche per le pronunce della Corte di cassazione e può essere promossa o rilevata d'ufficio in qualsiasi tempo.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si liquido le spese di lite, poiché la natura del rimedio non consente di individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente.
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