Cassazione Penale, Sentenza n. 32212/2022 del 01/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza con cui chiedeva che fosse esclusa l'applicazione della disciplina della continuazione tra reati giudicati in Italia e reati giudicati con sentenza straniera (Corte d'appello di Chambéry, Francia, 20/10/2004) riconosciuta in Italia. Il PG sosteneva che il riconoscimento della sentenza straniera, ai sensi dell'art. 12 cod. pen. e delle disposizioni comunitarie e nazionali, non può avere l'effetto di legittimare la ricomprensione del reato estero nel vincolo della continuazione determinando così una rideterminazione unilaterale della pena estera da parte del giudice italiano.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso del Procuratore generale ritenendo che il giudice della cognizione avesse illegittimamente riconosciuto la continuazione tra il reato italiano e quello straniero, applicando per la parte relativa al reato estero una pena "illegale" poiché lo Stato italiano non ha sovranità per rideterminare la pena inflitta da uno Stato estero. La pronuncia impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro; è affermato altresì il potere del giudice dell'esecuzione di esaminare e rimuovere, in sede esecutiva, la porzione di pena illegale o non giustificata.
Norme richiamate
Il riconoscimento di una sentenza penale straniera produce solo gli effetti espressamente indicati dall'art. 12 (effetti penali specificati) e non può legittimare l'applicazione del regime della continuazione per reati giudicati all'estero, perché tale vincolo non rientra tra gli "effetti penali" contemplati
Indica la prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale nei rapporti con autorità straniere; richiamato per sottolineare che non è consentita una invasione del giudicato estero al di fuori dei meccanismi convenzionali
d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, art. 3
esclude, per le sentenze in questione, la necessità del previo giudizio di riconoscimento (ai sensi dell'art. 730 cod. proc. pen.), allorché si tratti di far assumere rilevanza, in sede di esecuzione in Italia della pena inflitta da sentenza emessa da giudice dello Stato, alle statuizioni contenute nella sentenza estera ai soli fini indicati dalla stessa norma, coincidenti con quelli indicati dall'art. 12, primo comma, n. 1), cod. pen. Il riferimento alla "determinazione della pena" si riferisce, all'evidenza, alle valutazioni sulla sanzione penale da infliggere nel giudizio di cognizione ovvero per le valutazioni sul punto da compiere nel corso delle indagini preliminari
La disciplina del d.lgs. 73/2016 conferma che le sentenze straniere possono valutarsi per specifici effetti (anche in assenza di riconoscimento) ma non estendono il campo di applicazione al vincolo della continuazione; il richiamo alla "determinazione della pena" riguarda la fase di cognizione, non l'esecuzione che comporti rideterminazione della pena straniera
Norma che regola il procedimento per il riconoscimento delle sentenze penali straniere; il Procuratore generale deve promuovere il procedimento indicando gli effetti per cui il riconoscimento è chiesto: fuori da tali limiti il giudice italiano è privo di giurisdizione
Richiamato quale strumento processuale attraverso cui il giudice dell'esecuzione può rettificare o correggere l'illegalità della pena determinata dal giudice della cognizione
art. 1 cod. pen., art. 25, secondo comma Cost., art. 7 CEDU
Principio di legalità della pena e divieto di infliggere una pena superiore a quella applicabile all'epoca del fatto: giustificano il potere del giudice dell'esecuzione di esaminare la legalità della pena anche dopo il passaggio in giudicato
Massime di principio
- Il riconoscimento di una sentenza penale straniera ai sensi dell'art. 12 cod. pen. o del d.lgs. 73/2016 non autorizza automaticamente l'applicazione del regime della continuazione tra reati giudicati in Stati differenti: il vincolo della continuazione non rientra tra gli effetti per i quali la sentenza straniera può essere riconosciuta
- Il giudice della cognizione è privo di giurisdizione per rideterminare, attraverso la continuazione, la misura della pena originariamente inflitta da un giudice straniero; ciò creerebbe una indebita sovrapposizione di giurisdizione
- Il Procuratore generale deve promuovere il procedimento di riconoscimento specificando gli effetti richiesti; in difetto il giudice italiano non può estendere l'efficacia della sentenza straniera oltre i limiti richiesti e consentiti
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere di valutare e rimuovere, anche dopo il passaggio in giudicato, la porzione di pena risultante "illegale" o determinata in violazione di principi fondamentali (legalità della pena, CEDU, Costituzione) e può dichiararne l'inefficacia esecutiva
- Nelle ipotesi con profili internazionali occorre sempre contemperare il principio dell'intangibilità del giudicato con il rispetto del diritto internazionale, delle convenzioni europee e dei diritti fondamentali: quando la continuazione determina una lesione di tali principi prevale la tutela dei diritti fondamentali
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