Cassazione Penale, Sentenza n. 05464/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma degli arresti domiciliari disposti nei confronti di Fortunato per il reato di corruzione (artt. 319 e 321 c.p.). Contestazione principale: presunta ricezione di euro 100.000 dagli imprenditori Nicola Tortora e Antonio La Montagna, tramite l'arch. Michele Galardo, in cambio del rilascio illegittimo del permesso di costruire n.3/2022. Ricorso articolato in cinque motivi: 1) censura della tardiva iscrizione nel registro degli indagati e richiesta di applicazione del termine di indagine previgente (6 mesi) con esclusione degli atti successivi per "abnormità funzionale"; 2) censura della valutazione della credibilità del principale teste accusatore (Franco Eboli) e del presunto travisamento delle intercettazioni; 3) contestazione della ricostruzione dell'indebita ingerenza del Sindaco sull'U.T.C.; 4) deduzione dell'assenza di prova del pactum sceleris, con possibile qualificazione delle somme come pagamento professionale; 5) contestazione del nesso probatorio tra le somme rinvenute e la presunta tangente (perquisizione tardiva, assenza di impronte).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: la data formale di iscrizione del nome dell'indagato (23/01/2023) determina l'applicabilità del testo novellato dell'art. 405 c.p.p. (termine di un anno) e non è ammissibile una applicazione 'mista' delle norme anteriori; l'anticipazione in autotutela del PM non modifica il regime applicabile. La doglianza sull'abnormità funzionale è stata respinta perché tale figura riguarda atti di giurisdizione, non atti tipici del Pubblico Ministero come l'iscrizione. Sui profili di merito la Corte ha confermato che il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione libero-fattuale della credibilità delle fonti salvo manifesta illogicità: il Tribunale del riesame aveva motivato in modo coerente la credibilità di Eboli e la sussistenza di gravi indizi, valorizzando le dichiarazioni, le intercettazioni, i documenti e il sequestro di ingenti somme in contanti. Anche le censure relative al pactum sceleris e al versamento della tangente sono state ritenute infondate: la Corte ha condiviso che la somma delle prove indirette e delle conversazioni intercettate costituisce un quadro indiziario grave e coerente, idoneo a sostenere la misura cautelare. In definitiva il provvedimento de libertate è stato confermato e il ricorso respinto.
Norme richiamate
disciplina del termine di durata delle indagini preliminari (testo previgente: 6 mesi; testo post-riforma 'Cartabia': 1 anno)
La Corte ha applicato il testo vigente al momento della formale iscrizione (23/01/2023), ritenendo inammissibile una applicazione 'mista' delle due versioni e richiamando il principio tempus regit actum
art. 335 cod. proc. pen. (c. 1-ter)
regole circa l'iscrizione della notizia di reato e poteri di autotutela del Pubblico Ministero
L'autotutela del PM può anticipare la data ricognitiva, ma tale esercizio non trasforma la natura dell'atto né giustifica l'applicazione del previgente termine più breve; l'iscrizione resta atto tipico del PM, non atto di giurisdizione
Sono le norme penali richiamate per il reato di corruzione; la Corte ricorda che, per la configurazione della corruzione, è necessario il pactum sceleris e che la dazione costituisce indizio da valutare unitamente ad altri elementi
Richiamata nella ricostruzione iniziale (ipotesi di concussione) e nel contesto della tempestività degli elementi a carico; distinta dalla fattispecie poi contestata (corruzione)
Criterio della gravità indiziaria per l'emissione delle misure cautelari: la Corte ha ritenuto che sussista una qualificata probabilità di responsabilità basata su elementi convergenti
Statuto della prova testimoniale: la testimonianza ha presunzione di attendibilità salvo elementi di fatto che la discredito; la valutazione della credibilità rimane di competenza del giudice di merito
Limiti del ricorso per cassazione in materia cautelare: non è consentita la rinnovata valutazione del merito dei fatti salvo errori di diritto o manifesta illogicità della motivazione
principio tempus regit actum
Principio richiamato per escludere l'applicazione retroattiva o combinata di testi normativi processuali diversi; la norma applicabile è quella vigente al momento dell'atto formale
Massime di principio
- La norma processuale applicabile è quella vigente al momento dell'atto formale (es. data di iscrizione nel registro delle notizie di reato): non è sufficiente argomentare una precedente conoscenza fattuale per ottenere l'applicazione del precedente regime temporale
- La nozione di "abnormità" riguarda atti giurisdizionali e non si applica normalmente ad atti tipici del Pubblico Ministero (es. iscrizione nel registro indagati); per escludere utilizzabilità di atti investigativi occorre un atto giurisdizionale insanabilmente viziato
- Per impugnare una misura cautelare in Cassazione è necessario contestare specifici vizi di diritto o una manifesta illogicità della motivazione: le rinnovate valutazioni della credibilità delle prove sono in genere inammissibili
- La testimonianza ha presunzione di attendibilità; per demolirla occorrono elementi forti e non semplici argomentazioni alternative o letture frammentarie delle intercettazioni
- Nel reato di corruzione la dazione di denaro è indizio importante ma non conclusivo: è necessario dimostrare il nesso finalistico (pactum sceleris) con altre evidenze probatorie (intercettazioni, documenti, sequestri, comportamenti degli indagati)
- Un quadro indiziario composto da intercettazioni esplicite, riscontri documentali e sequestri di denaro può essere ritenuto sufficiente a fondare la gravità indiziaria necessaria per una misura cautelare
- Quando si contesta la tempestività o la validità degli atti d'indagine, è strategico dimostrare un effettivo vulnus procedurale o giuridico (ad es. violazione di diritti processuali) più che sostenere mere incongruenze cronologiche
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05427/2026 del 11/02/2026
- Sentenza penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05428/2026 del 11/02/2026
- Sentenza penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05430/2026 del 11/02/2026
- Sentenza penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05431/2026 del 11/02/2026
- Sentenza penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05432/2026 del 11/02/2026
- Sentenza penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05435/2026 del 11/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →