Cassazione Penale, Sentenza n. 08806/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva: dichiarato non doversi procedere per i capi 1) (artt. 624, 625 c.p.) e 2) (art. 633 c.p.) per difetto di querela; rideterminato la pena per il capo 3) (art. 76, comma 3, d.lgs. n.159/2011) relativo alla violazione del foglio di via obbligatorio (divieto di rientro nel Comune di Partinico) commessa il 22/09/2022, in mesi 4 di reclusione e euro 100 di multa. Il ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) mancata applicazione dell'esimente di particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); 2) errata valutazione della recidiva; 3) contraddittorietà per avere la Corte valorizzato fatti dichiarati improcedibili nella valutazione della gravità del capo 3); 4) errato bilanciamento tra attenuanti e aggravanti; 5) illegittimità del trattamento sanzionatorio (pena sproporzionata e non conforme alla tipologia/alla normativa vigente al fatto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi (primo: generico e meramente valutativo; secondo: la recidiva non era contestata né computata; terzo: nessuna contraddittorietà poiché il giudice poteva richiamare il contesto per valutare autonomamente la gravità del capo 3; quarto: le attenuanti generiche erano state riconosciute e computate nella massima estensione). Il quinto motivo è accolto: la norma sanzionatoria applicata dalla Corte territoriale era successiva alla commissione del fatto (alla data del fatto, 12/09/2022, l'art. 76, comma 3, d.lgs. n.159/2011 aveva natura contravvenzionale con pena dell'arresto da 1 a 6 mesi; successivamente il d.l. n.123/2023, convertito con l. n.159/2023, ha trasformato la fattispecie in delitto con pene più severe). Ne consegue che la pena irrogata risulta illegale perché determinata con il trattamento sanzionatorio non vigente al momento del fatto. La sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la causa è rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e discrezionale del giudice di merito (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/pericolo). La Cassazione sindaca tale valutazione solo per manifesta illogicità o carenza assoluta di motivazione.
Fornisce i parametri (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/pericolo) cui il giudice deve attenersi nella valutazione dell'entità del fatto ai fini, tra l'altro, dell'art. 131-bis; la disamina non deve essere necessariamente analitica su tutti i parametri, ma sui decisivi.
art. 76, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011
La fattispecie, alla data del fatto (settembre 2022), aveva natura contravvenzionale con pena dell'arresto 1-6 mesi. La determinazione della pena deve rispettare il trattamento sanzionatorio vigente al momento del fatto.
d.l. n.123 del 2023 (cd. Decreto Caivano) e l. n.159 del 2023 (conversione)
Hanno modificato la natura e il trattamento sanzionatorio della fattispecie (trasformandola in delitto e inasprendo le pene) con efficacia successiva alla commissione del reato contestato; tali modifiche non possono essere applicate retroattivamente in danno dell'imputato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la sintesi dei motivi nella memoria del ricorrente: la Corte ricorda i limiti di esposizione nelle conclusioni del ricorso in Cassazione.
art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, in presenza di vizio limitato al trattamento sanzionatorio, di annullare con rinvio per nuovo giudizio limitatamente a tale profilo.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è rimessa al giudice di merito; in Cassazione la censura deve dimostrare manifesta illogicità o assoluta carenza motivazionale, non una semplice divergenza valutativa.
- La determinazione della pena deve rispettare la legge vigente al momento della commissione del fatto: modifiche normative successive che aggravano il trattamento sanzionatorio non sono applicabili retroattivamente in danno dell'imputato.
- Se la recidiva non è stata contestata né computata in sede di merito, non può essere legittimamente valorizzata a posteriori; il difensore deve contestare espressamente eventuali pretesi precedenti ostativi.
- Il giudice di merito può tener conto del contesto fattuale complessivo anche se alcuni episodi risultano improcedibili per difetto di querela, purché la valutazione sia autonoma e coerente e non trasformi fatti improcedibili in elementi costitutivi di condanna.
- Le impugnazioni che si limitano a chiedere una rivalutazione del merito (es. diverso apprezzamento di gravità o del bilanciamento attenuanti/aggravanti) senza dimostrare vizi di illogicità o mancanza di motivazione sono frequentemente dichiarate inammissibili o infondate in Cassazione.
- La Corte di Cassazione può annullare la sentenza limitatamente al profilo sanzionatorio e disporre il rinvio per nuovo giudizio su quel solo punto, lasciando intatto il resto della decisione definitiva.
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