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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7498/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Novara che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Tafa Lavdì. La sospensione era stata subordinata alla prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività per un periodo pari alla pena (otto mesi). L'imputato aveva svolto attività presso il canile per 156 ore (limite previsto dall'art. 54 d.lgs. 274/2000) e deduceva che la durata massima della prestazione non potesse eccedere i sei mesi come previsto da orientamento giurisprudenziale, chiedendo la disapplicazione o la correzione della misura esecutiva

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio stabilito dalle Sezioni Unite secondo cui la durata della prestazione di attività non retribuita soggiace a due limiti cumulativi (sei mesi ex art. 54 d.lgs. 274/2000 e, se inferiore, la durata della pena sospesa ex art. 165 cod. pen.). Tuttavia la Corte ha precisato che la pronuncia delle Sezioni Unite non consente di modificare retroattivamente un giudicato definitivo: la sentenza di applicazione della pena, irrevocabile e frutto di valutazione e consenso dell'imputato, non poteva essere disapplicata in sede esecutiva per semplice mutamento dell'orientamento giurisprudenziale. L'intervento del giudice dell'esecuzione è ammesso solo in presenza di illegittimità della pena o di errori macroscopici/pena extra o contra legem determinabili in modo oggettivo; nel caso concreto non sussisteva tale illegittimità e quindi non era possibile ridurre o ricalcolare la durata della prestazione stabilita dalla sentenza. Il ricorso è stato dunque respinto e confermata la revoca disposta dal GIP

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    Fissa come limite della durata della prestazione, in un'interpretazione del giudice della cognizione, la durata della pena sospesa; la Corte ricorda che tale limite operava come capienza massima ma che le Sezioni Unite hanno poi precisato il criterio cumulativo con l'art. 54 d.lgs. 274/2000

  • art. 18-bis disp. coord./att. cod. pen.

    Norma di raccordo richiamata per collegare la disciplina del codice penale con il d.lgs. 274/2000; la questione interpretativa riguardava se il rinvio comportasse applicazione del limite massimo di sei mesi ovvero limitasse il richiamo alle sole modalità esecutive. Le Sezioni Unite hanno risolto affermando la cumulabilità dei limiti

  • art. 54 d.lgs. 274/2000

    limite massimo di sei mesi

    Prevede un limite massimo temporale di sei mesi per la prestazione di attività non retribuita; le Sezioni Unite lo hanno ritenuto un limite massimo cumulativo rispetto a quello di cui all'art. 165 cod. pen.

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ragionamento secondo cui la sentenza irrevocabile non può essere modificata sulla base di un mutamento interpretativo giurisprudenziale, salvo innovazione legislativa o dichiarazione di incostituzionalità; dunque il giudicato resta intangibile

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Evoca il principio che limita l'intervento del giudice dell'esecuzione quando la valutazione è già stata espressa dal giudice della cognizione; non permette di rimettere in discussione le valutazioni discrezionali compiute in sede di cognizione

  • art. 4 CEDU

    Richiamato come profilo potenziale (divieto di lavoro obbligatorio), ma la Corte ha ritenuto non necessario affrontarlo perché nel caso era ammesso il consenso dell'imputato alla prestazione

Massime di principio

  • La durata della prestazione di attività non retribuita è soggetta a due limiti cumulativi: il limite di sei mesi previsto dall'art. 54 d.lgs. 274/2000 e, se inferiore, la durata della pena sospesa ex art. 165 cod. pen.
  • Una pronuncia delle Sezioni Unite che modifica l'interpretazione non annulla retroattivamente un giudicato definitivo: il giudice dell'esecuzione non può disapplicare o rideterminare la durata stabilita in una sentenza irrevocabile solo per un mutamento giurisprudenziale
  • Il giudice dell'esecuzione può intervenire sul contenuto del giudicato solo in presenza di illegittimità della pena (pena non prevista dall'ordinamento o eccedente il limite legale) o di errori macroscopici/pena determinabile oggettivamente; errori di valutazione del giudice della cognizione non sono sindacabili in esecuzione
  • Se la clausola di subordinazione al lavoro non retribuito è stata imposta d'ufficio dal giudice della cognizione senza il consenso dell'imputato, essa può essere criticabile con mezzi impugnatori ordinari e, nelle posizioni recenti, dalle Sezioni Unite può risultare illegittima; diversamente, il consenso dell'imputato rafforza la stabilità della determinazione
  • Per ottenere una modifica favorevole della durata della prestazione è necessario impugnare la sentenza di applicazione della pena nei rimedi ordinari (appello/ricorso per cassazione) entro i termini utili; non è sufficiente invocare successivi mutamenti interpretativi in sede esecutiva

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