Cassazione Civile, Ordinanza n. 06714/2024 del 13/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una società appaltatrice aveva eseguito lavori di urbanizzazione per un consorzio industriale. Durante l’esecuzione si erano susseguite una consegna parziale, una consegna definitiva, una perizia di variante per maggiori opere e più sospensioni dei lavori, in particolare una sospensione del 7 luglio 1993 che la società riteneva illegittima perché dovuta alla mancanza di finanziamenti della stazione appaltante e alle carenze progettuali emerse dopo le indagini geologiche e geotecniche. L’impresa aveva iscritto riserva per ottenere il risarcimento dei danni da andamento anomalo dell’appalto. Il tribunale aveva riconosciuto l’illegittimità della sospensione e condannato il consorzio al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta. In appello, però, il consorzio aveva ottenuto la riforma integrale della decisione, con rigetto della domanda dell’appaltatrice per tardiva iscrizione della riserva e con valorizzazione anche dell’atto di sottomissione del 30 giugno 1994, ritenuto idoneo a escludere l’indennizzo. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o insufficiente; violazione della disciplina sulle riserve negli appalti pubblici e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la sospensione fosse pregiudizievole solo in seguito o comunque che la riserva fosse stata tempestivamente iscritta; omesso esame delle doglianze sull’unitaria considerazione delle sospensioni e sulle singole voci di danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, affermando che il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutte le prove e tutte le difese, ma solo a esporre una motivazione logica e sufficiente; ha inoltre ribadito che, negli appalti pubblici, la riserva va iscritta quando il fatto dannoso sia immediatamente percepibile nella sua potenzialità pregiudizievole, e che, se la sospensione è sin dall’inizio idonea a produrre danno, la riserva deve essere apposta nel verbale di sospensione. La Corte ha condiviso la valutazione della sentenza d’appello secondo cui la sospensione del 7 luglio 1993, essendo correlata alla mancanza di finanziamenti, era immediatamente percepibile come pregiudizievole e dunque la riserva andava formulata subito; ha inoltre rilevato che l’atto di sottomissione era stato valorizzato dalla corte territoriale solo ad abundantiam, sicché non poteva costituire valida censura di legittimità. Anche il terzo motivo è stato respinto perché l’assorbimento degli ulteriori motivi in appello era corretto e non vi era omessa pronuncia. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sentenza è valida se contiene una motivazione logica e sufficiente, senza necessità di dare conto di tutte le prove e di tutte le tesi delle parti.
È richiamato insieme agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. a sostegno della censura di nullità, ma la Corte esclude il vizio.
La motivazione non è apparente solo perché non affronta espressamente ogni deduzione difensiva.
art. 53 r.d. n. 350/1895
Per gli appalti pubblici, la riserva deve essere iscritta quando emerge la concreta idoneità del fatto a causare pregiudizi o maggiori esborsi.
art. 54 r.d. n. 350/1895
La quantificazione del danno può essere effettuata nelle successive registrazioni, ma la riserva deve essere tempestiva.
art. 64 r.d. n. 350/1895
Concorre a fondare l’onere di tempestiva iscrizione della riserva nell’appalto pubblico.
art. 30 d.P.R. n. 1063/1962
Le ragioni legittimanti la sospensione dei lavori devono essere oggettive, sopravvenute e non prevedibili con ordinaria diligenza; la Corte richiama la norma nel quadro della disciplina della sospensione illegittima.
La Corte distingue tra nullità della sentenza, violazione di legge e omesso esame di un fatto storico decisivo, escludendo che nella specie ricorrano tali vizi.
La motivazione è sufficiente se il giudice indica gli elementi probatori ritenuti decisivi, senza dover confutare ogni singola prova.
Il giudice valuta le prove secondo il proprio prudente apprezzamento; non è richiesto l’esame analitico di tutto il materiale istruttorio.
Chi deduce l’omessa o erronea valutazione di un documento deve indicarne con precisione il contenuto e la collocazione negli atti, rispettando l’onere di specificità/autosufficienza.
1° co. quater e 1° co. bis
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Negli appalti pubblici, la riserva per maggiori compensi o danni da sospensione dei lavori deve essere iscritta nel momento in cui la sospensione si presenti concretamente idonea a produrre pregiudizi economici; se tale idoneità è immediata, la riserva va formulata già nel verbale di sospensione.
- La successiva quantificazione del danno può essere rimessa alle registrazioni successive, ma non può essere differita l’insorgenza della riserva quando il pregiudizio è già percepibile.
- La motivazione della sentenza di merito è sufficiente se espone in modo logico e coerente gli elementi posti a base della decisione; non è necessario confutare espressamente ogni difesa o ogni prova, restando implicitamente disattese le tesi incompatibili con la soluzione adottata.
- Nel ricorso per cassazione, la censura relativa a documenti o atti deve rispettare l’onere di specificità e autosufficienza, indicando con precisione il contenuto del documento e la sua collocazione processuale.
- Non è configurabile omessa pronuncia quando la questione risulti assorbita da una statuizione logicamente preliminare e decisiva adottata dal giudice di merito.
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