Cassazione Penale, Ordinanza n. 09637/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e di ulteriori reati connessi. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione nella valutazione della prova posta a base dell'affermazione di responsabilità, sostenendo inoltre la violazione del principio del ne bis in idem per l'uso del medesimo compendio probatorio già valorizzato in altro procedimento a suo carico. Con il secondo motivo contesta la motivazione sul trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., lamentando una valutazione non corretta della pena irrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo di doglianze già proposte in appello e respinte con motivazione puntuale, oltre che formulato in modo generico e diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; ha inoltre escluso che il principio del ne bis in idem impedisca l'utilizzo, come fonte di prova, del medesimo fatto storico già considerato in altro giudizio, quando esso serva a dimostrare un diverso reato. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché volto a sollecitare una rivalutazione della congruità della pena, attività non consentita in cassazione se la motivazione del giudice di merito non è arbitraria o illogica, rilevando altresì che il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato in modo conforme ai principi consolidati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indicato come reato presupposto della contestazione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso.
Richiamato tra le disposizioni contestate, in relazione al regime del concorso formale o della continuazione.
Richiamato tra le disposizioni contestate, quale disciplina del concorso di persone nel reato.
artt. 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895
Richiamati tra le norme violate nei fatti contestati, in combinazione con la contestazione principale.
Richiamato in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione di merito, specie quando si risolva in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove.
- Il principio del ne bis in idem impedisce un secondo giudizio sul medesimo fatto già coperto da sentenza irrevocabile, ma non vieta al giudice di considerare lo stesso fatto storico, e le relative fonti probatorie, come elementi di prova di un reato diverso.
- Il ne bis in idem non opera con riferimento alle fonti di prova in quanto tali, ma solo rispetto all'identità del fatto già giudicato.
- In cassazione non è consentita una censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, non essendo necessaria l'esplicita confutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
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