Cassazione Penale, Ordinanza n. 02465/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per un furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere ritenuta tenue. Con il secondo motivo ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessiva entità della pena irrogata. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non deducibili in sede di legittimità nel caso concreto, evidenziando che la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato gli indici della particolare tenuità e che la pena era stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale, con motivazione sufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, quanto al diniego dell'art. 131-bis c.p., il giudice di merito aveva correttamente escluso la particolare tenuità dell'offesa sulla base degli indici previsti dalla norma e dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; quanto al trattamento sanzionatorio, ha affermato che la motivazione era adeguata e che non era richiesta una specifica e dettagliata giustificazione per una pena collocata in misura media o prossima al minimo edittale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, richiamata unitamente all'aggravante contestata nel procedimento definito dalla sentenza impugnata.
Aggravante del furto contestata nel caso concreto.
La causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il giudice deve valutare modalità della condotta, esiguità del danno e del pericolo secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.
Criteri di commisurazione della pena e parametri richiamati sia per valutare la particolare tenuità del fatto sia per determinare il trattamento sanzionatorio.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta solo se ricorrono cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; i due requisiti non sono alternativi.
- La valutazione sulla particolare tenuità deve fondarsi sugli indici della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, letti alla luce dei criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p.
- Quando il giudice di merito ha motivato in modo coerente il diniego dell'art. 131-bis c.p. valorizzando gli elementi fattuali rilevanti, la censura di legittimità tende a risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito e non è ammissibile.
- La determinazione della pena collocata in misura media o prossima al minimo edittale non richiede una motivazione particolarmente analitica; una più dettagliata giustificazione è necessaria solo se la pena è prossima al massimo edittale o superiore alla media.
- In caso di ricorso inammissibile, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende consegue per legge, salvo specifiche ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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