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Sentenza

Sentenza del 12/12/2024 n. 32092 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le società avevano versato nel 2004 IRAP per complessivi 13.236.422,21 euro senza dedurla ai fini IRES, né per competenza né per cassa. Il 18 giugno 2009 chiesero il rimborso della maggiore IRES derivante dalla mancata deduzione dell’IRAP versata a saldo e in acconto; l’Agenzia negò il rimborso il 2 ottobre 2009. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP e dell’appello da parte della CTR Lombardia, le contribuenti ricorsero per cassazione contestando, tra l’altro, che la CTR avesse considerato non impugnata la declaratoria di inammissibilità della domanda subordinata. Presentarono inoltre un ricorso per revocazione della sentenza d’appello, denunciando asseriti errori di fatto nell’interpretazione della decisione di primo grado e dell’atto d’appello.

La decisione

La Cassazione ha riunito i due ricorsi per connessione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione: le censure non configuravano validamente un errore revocatorio e la motivazione della CTR non era apparente. Quanto al ricorso contro la sentenza d’appello, ha accolto il secondo motivo: dagli atti risultava che le contribuenti avevano specificamente impugnato la declaratoria di inammissibilità della domanda subordinata, perciò su quel capo non si era formato il giudicato interno. Gli altri motivi, relativi alla deducibilità dell’IRAP e alla costituzionalità della relativa disciplina, sono stati dichiarati inammissibili perché diretti contro osservazioni di merito prive di autonoma efficacia decisoria, una volta che la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello. La sentenza n. 2534/2015 della CTR Lombardia è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché esamini il motivo d’appello trascurato e provveda sulle spese dell’intero giudizio riunito. Per il ricorso per revocazione le società sono state condannate a pagare 2.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 335 c.p.c.

    Il Collegio, rilevato come in effetti tra i due procedimenti sussista connessione, discendente dall'applicabilità analogica all'ipotesi in oggetto della disposizione di cui all' art. 335 , cod. proc. civ. (cfr. Cass. 25/01/2023, n. 2378 ), ritenutane quindi l'opportunità, dispone la riunione dei due procedimenti.

    La Corte applica analogicamente la regola sulla riunione dei procedimenti connessi e dispone la trattazione congiunta dei ricorsi relativi alla sentenza d’appello e alla sua revocazione.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    In proposito deve dirsi che l'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale (nella specie, la circostanza di un motivo d'appello) può dare luogo ad un vizio motivazionale o alla violazione di norma processuale; esso non integra un errore revocatorio ai sensi dell' art. 395 , n. 4, c.p.c. che viceversa consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita) dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa.

    L’errore revocatorio presuppone una falsa percezione, su un fatto non controverso, immediatamente smentita o confermata dagli atti. Non coincide con l’omesso esame o la diversa valutazione di un motivo d’appello, che va eventualmente denunciato con gli ordinari mezzi d’impugnazione.

  • Artt. 324 e 329 c.p.c.; art. 2909 c.c.; art. 53 del D.Lgs. 546/1992

    Così stando le cose deve rilevarsi che la statuizione di inammissibilità sulla subordinata emessa dal giudice di primo grado era stata impugnata, per cui a differenza di quanto ritenuto dalla CTR non si era formato alcun giudicato interno per omessa impugnazione.

    Il giudicato interno non si forma sul capo della sentenza di primo grado che sia stato specificamente contestato con l’atto d’appello. La Cassazione verifica gli atti processuali per stabilire se il motivo d’appello fosse stato proposto e, accertato che lo era, esclude il giudicato ritenuto dalla CTR.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della omessa pronuncia su un motivo di appello - per erronea lettura del suo contenuto da parte del giudice di merito - integra un "error in procedendo" che legittima il giudice di legittimità all'esame degli atti del giudizio, in quanto l'oggetto di scrutinio attiene al modo in cui il processo si è svolto, ossia ai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato.

    La denuncia dell’omessa pronuncia su un motivo d’appello, causata dalla sua errata lettura, è un vizio processuale. Per verificarlo la Cassazione può esaminare direttamente gli atti del giudizio.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Volta che il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi statuendo l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, le eventuali ulteriori considerazioni sul merito della controversia costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, le quali non possono formare oggetto di impugnazione proprio per l'assenza di valenza decisoria, potendosi l'impugnazione stessa appuntare esclusivamente sulla statuizione in rito relativa all'ammissibilità della domanda.

    Quando il giudice dichiara inammissibile l’atto e quindi non decide il merito, le considerazioni successive sul merito sono prive di efficacia decisoria e non possono essere autonomamente impugnate. La parte deve contestare la statuizione processuale di inammissibilità.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002

    Con riferimento al ricorso per revocazione, condanna le ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito, e dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

    In conseguenza dell’inammissibilità del ricorso per revocazione, la Corte dichiara sussistenti i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Con riferimento al ricorso per revocazione, condanna le ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito, e dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

    La disposizione è citata quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Se il giudice d’appello ritiene che un capo della sentenza di primo grado non sia stato impugnato, occorre verificare il contenuto effettivo dell’atto d’appello: la contestazione specifica del capo impedisce che su di esso si formi il giudicato interno.
  • La Cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali quando viene denunciato un error in procedendo, come l’omessa pronuncia dovuta all’erronea lettura di un motivo d’appello.
  • Quando una decisione dichiara inammissibile una domanda o un’impugnazione, le eventuali considerazioni successive sul merito sono normalmente argomentazioni ipotetiche, non autonome statuizioni impugnabili. La censura deve concentrarsi sul capo di inammissibilità.
  • La revocazione per errore di fatto non è un rimedio per ottenere una diversa valutazione degli atti o per correggere un’omessa pronuncia: richiede una falsa percezione di un fatto processuale o sostanziale non controverso e incontrovertibilmente smentita o confermata dagli atti.
  • La decisione non risolve nel merito il diritto alla deduzione dell’IRAP: la causa è rinviata perché il giudice di secondo grado esamini il motivo d’appello sulla declaratoria di inammissibilità della domanda subordinata.

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