Sentenza del 12/12/2024 n. 32119 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento notificati nel 2019 per l’anno d’imposta 2014, con cui utili extracontabili accertati per €80.667 a Dante Sistema Casa S.r.l. e €77.345 a Smart Block Plus S.r.l. furono imputati, per presunta distribuzione e per trasparenza, alla loro socia unica Gruppo A.A. e B.B. S.a.s. e quindi ai due soci. A.A. contestava, tra l’altro, la mancata allegazione o riproduzione degli avvisi presupposti, la prova della loro inclusione nel plico e la legittimità dell’accertamento a suo carico senza un valido accertamento e senza la partecipazione della S.a.s.; contestava inoltre la motivazione e l’uso di presunzioni. L’Agenzia, nel ricorso relativo a B.B., sosteneva invece che gli avvisi presupposti fossero stati allegati o che il loro contenuto essenziale fosse riprodotto, e che la loro definitività e i poteri informativi dei soci rendessero superflua l’allegazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi per connessione e ha rilevato d’ufficio che la società in accomandita, interessata dalla ripresa e necessaria parte del giudizio, non era stata chiamata nei giudizi di merito. Ha quindi dichiarato la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, cassato entrambe le sentenze impugnate e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio integrando il contraddittorio anche nei confronti della S.a.s. Le questioni di merito e i singoli motivi relativi ad allegazione, notificazione e presunzioni non sono stati decisi. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Rileva il Collegio, a tanto sollecitato dal quarto motivo del ricorso N.R.G. 23664/2022, rilievo di cui comunque la giurisprudenza di questa Corte ammette l'officiosità, trattandosi di violazione dell' art. 102 c.p.c.
La partecipazione al giudizio di tutti i soggetti necessari può essere rilevata d’ufficio; la sua omissione comporta la nullità del giudizio.
Ne consegue che le sentenze impugnate devono essere cassate e che la causa deve essere rinviata, ai sensi dell' art. 354 c.p.c., alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dell'Abruzzo che, in diversa composizione, procederà alla rinnovazione del giudizio assicurando l'integrità del contraddittorio (e dunque l'estensione dello stesso anche alla società in accomandita semplice), provvedendo anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Accertata la necessità di rinnovare il giudizio per integrare il contraddittorio, la causa va rimessa al giudice di primo grado, che dovrà svolgerla con la partecipazione della società e regolare le spese.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria sull’imputazione ai soci di redditi accertati a una società incide direttamente anche sulla posizione della società, questa può essere parte necessaria del giudizio, anche se non le è stato notificato un autonomo avviso oggetto di quella specifica impugnazione.
- Il giudice può rilevare d’ufficio la mancata partecipazione di un litisconsorte necessario. Se il contraddittorio è stato omesso nei giudizi di merito, il giudizio può essere dichiarato nullo e rinnovato davanti al giudice di primo grado con la partecipazione di tutti i soggetti necessari.
- La decisione non stabilisce se gli avvisi presupposti fossero stati allegati, se la notifica fosse valida o se fosse legittima la presunzione di distribuzione degli utili: tali questioni restano da esaminare nel giudizio rinnovato.
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