Sentenza del 12/12/2024 n. 32228 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasce dall’avviso di accertamento TOSAP per l’anno 2020, relativo a una condotta interrata che occupava 278 mq di suolo comunale. La CTP di Isernia, con sentenza n. 207/1/2021 dell’1 dicembre 2021, aveva accolto il ricorso soltanto quanto alla corretta individuazione della superficie occupata, secondo la CTU, respingendo le contestazioni sulla natura dell’opera e sull’applicazione della tariffa agevolata. ENEL ha impugnato la successiva declaratoria d’inammissibilità del proprio appello, censurando, con un unico motivo articolato, la violazione degli artt. 121 c.p.c., 53 D.Lgs. n. 546/1992 e 111 Cost.: sosteneva che l’appello, pur lungo, fosse comprensibile e che la sua inammissibilità fosse una sanzione non prevista dalla legge. Nell’appello aveva contestato, tra l’altro, la motivazione e la prova della pretesa comunale, il regime applicabile alle società strumentali all’erogazione di servizi pubblici, il presupposto e la superficie imponibile TOSAP, nonché le sanzioni per decadenza, carenza del requisito soggettivo, obiettiva incertezza normativa e mancato cumulo giuridico.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise e rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto che la lunghezza o la farraginosità dell’atto non giustifichino da sole l’inammissibilità: occorre che rendano oscura o lacunosa la ricostruzione dei fatti o impediscano di comprendere le censure. Nel caso concreto, dall’appello era possibile individuare la vicenda e i motivi di contestazione; inoltre, le cause d’inammissibilità previste dall’art. 53 D.Lgs. n. 546/1992 vanno interpretate restrittivamente. La Cassazione non ha deciso nel merito le singole contestazioni tributarie o sanzionatorie, che dovranno essere esaminate dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
Art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
In tema di contenzioso tributario, anche la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.
La specificità dei motivi d’appello si valuta leggendo l’atto nel suo insieme; non occorrono formule sacramentali se la volontà di contestare la decisione e le relative censure risultano comunque comprensibili. L’inammissibilità va interpretata restrittivamente, trattandosi di una limitazione dell’accesso alla giustizia.
L'essenza della sinteticità, prescritta dal codice di rito, non risiede, infatti, nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l'ampiezza dell'atto che le veicola.
Il dovere di chiarezza e sinteticità riguarda la funzionalità e la comprensibilità dell’atto, non il mero conteggio delle pagine. Un atto lungo non è per ciò solo invalido o inammissibile: rileva se la sua struttura impedisce di comprendere fatti e censure.
Art. 46, quinto comma, disp. att. c.p.c.
Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.
La norma, nel testo richiamato dalla decisione, esclude che la violazione dei criteri o dei limiti di redazione produca di per sé invalidità. Tale inosservanza può invece essere considerata ai fini delle spese. La disposizione è citata nel quadro normativo della decisione, ma la novella non era applicabile ratione temporis al caso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un appello non può essere dichiarato inammissibile soltanto perché è molto lungo, ripetitivo o farraginoso: occorre verificare concretamente se, letto nel suo complesso, permetta di ricostruire la vicenda e identificare le critiche rivolte alla sentenza.
- La specificità dei motivi può emergere anche implicitamente dalle diverse parti dell’atto; non sono necessarie formule particolari, purché la volontà di impugnare e il contenuto delle contestazioni siano intelligibili.
- Le ipotesi di inammissibilità dell’appello tributario previste dall’art. 53 D.Lgs. n. 546/1992 devono essere interpretate restrittivamente, in modo da non limitare irragionevolmente l’accesso al giudice.
- La mancanza di sinteticità assume rilievo processuale quando pregiudica effettivamente la comprensione dei fatti o delle censure, non per il solo superamento di un limite quantitativo o per il numero delle pagine.
- La decisione riguarda l’ammissibilità dell’appello: non stabilisce se la pretesa TOSAP, la superficie imponibile, la tariffa agevolata o le sanzioni fossero corrette; tali questioni restano da esaminare nel giudizio di rinvio.
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