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Sentenza

Sentenza del 12/12/2024 n. 32215 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva acquistato il 6 ottobre 2006 un terreno edificabile a Roma per 850.000 euro e, il 16 ottobre 2006, aveva versato 93.500 euro complessivi di imposte di registro (8%), ipotecaria (2%) e catastale (1%). Il 30 settembre 2013 chiedeva il rimborso della maggiore imposizione, sostenendo che il terreno ricadeva in un’area interessata da una convenzione di lottizzazione del 22 maggio 2001, diretta all’attuazione di programmi di edilizia residenziale, e che spettava l’aliquota agevolata dell’1% prevista dall’art. 1, comma 25, della legge n. 244/2007. Invocava la legge n. 10/2011, che aveva esteso la disciplina agli atti dal 2005 e prorogato il termine per l’edificazione; riferiva inoltre di avere registrato il 22 marzo 2013 un atto di rettifica del valore del terreno da 850.000 a 1.200.000 euro, pagando l’aliquota agevolata sulla differenza di 400.000 euro. La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo tempestiva la richiesta perché il diritto al rimborso era sorto con la legge n. 10/2011; la CTR del Lazio aveva invece accolto l’appello dell’Ufficio, ravvisando la decadenza e la mancata prova dei requisiti agevolativi, anche per l’assenza in atti della convenzione e del certificato urbanistico. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, l’omesso esame delle questioni e allegazioni formulate in appello; con il secondo, la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 77 del D.P.R. n. 131/1986, oltre all’omesso esame dell’atto di compravendita e del parere dell’Agenzia, contestando la decadenza e il mancato riconoscimento dei requisiti e della proroga del termine. La Corte ha accolto il secondo motivo e assorbito il primo.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza della CTR del Lazio n. 6285/30/2018 e rinviato alla Corte di Giustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, per una nuova valutazione del diritto al rimborso secondo i principi enunciati e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. Ha escluso la decadenza: il diritto alla restituzione è sorto soltanto con il D.L. n. 225/2010, convertito nella legge n. 10/2011, che ha esteso la disciplina agli atti dal 2005; l’istanza del 30 settembre 2013 era quindi entro il termine triennale. Ha inoltre chiarito che l’agevolazione può spettare anche in presenza di strumenti urbanistici diversi dal piano particolareggiato formale, se consentono analoghi risultati edificatori, e che può rilevare un piano particolareggiato di iniziativa privata anche prima della convenzione, purché l’edificazione avvenga nel termine previsto. La CTR aveva errato nel confermare il diniego senza confrontarsi con le allegazioni e i rogiti richiamati dalla società, compreso l’atto di rettifica del 22 marzo 2013, che indicavano la convenzione, la destinazione urbanistica e l’intervento edilizio. La Corte non ha però riconosciuto definitivamente il rimborso: ha rimesso al giudice di rinvio la verifica complessiva dei requisiti.

Norme richiamate

  • Art. 77 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il rimborso dell'imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

    Il termine triennale decorre non necessariamente dal pagamento: se il diritto alla restituzione sorge successivamente, il termine decorre da tale momento. Nel caso esaminato la Corte ha individuato tale momento nell’entrata in vigore della disciplina sopravvenuta che ha esteso l’agevolazione agli atti dal 2005, perciò l’istanza del 30 settembre 2013 è stata considerata tempestiva.

  • Art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

    Dunque, la disposizione intende dare rilievo non al riscontro formale dell'insistenza dell'immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in un'area ove sia possibile edificare. Essa deve, pertanto, ritenersi applicabile tutte le volte in cui l'immobile si trovi in un'area soggetta ad un piano urbanistico che consenta, ai fini dell'edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato.

    L’agevolazione sull’imposta di registro non dipende esclusivamente dalla denominazione formale dello strumento urbanistico: può applicarsi se l’area è assoggettata a uno strumento che consente risultati edificatori equivalenti a quelli di un piano particolareggiato, nel rispetto delle condizioni temporali per l’intervento.

  • Art. 1, comma 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

    La disposizione estende il trattamento agevolato anche alle imposte ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento di proprietà o di diritti immobiliari relativi a immobili compresi nei piani urbanistici indicati dalla disciplina. La Corte la richiama nel ricostruire il regime agevolativo applicabile.

  • Art. 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’art. 2, comma 23, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10

    In questo modo la disciplina della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 25, che in base all'originario disposto del successivo comma 28 aveva sostituito quella del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 15, con riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate a decorre dal primo gennaio 2008, è stata resa applicabile con riferimento agli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate a decorrere dal 1 gennaio 2005, compreso quindi l'atto pubblico in esame.

    La modifica del 2011 ha reso applicabile il regime agevolativo agli atti dal 1° gennaio 2005, includendo l’atto di compravendita del 6 ottobre 2006. La sopravvenienza ha inoltre costituito, secondo la Corte, il momento da cui è sorto il diritto alla restituzione e da cui decorre il termine per presentare la richiesta di rimborso.

  • Art. 1, comma 25, della legge n. 244/2007, come modificato dall’art. 2, comma 23, del D.L. n. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011

    Questa Corte ha, poi, ribadito che resta fermo anche nella nuova regolamentazione introdotta con la legge n. 244 del 2007, che le "agevolazioni spettano, nell'ipotesi di piano particolareggiato di iniziativa privata, anche prima della stipula della convenzione di lottizzazione, purché l'edificazione, che detta stipula presuppone, intervenga entro cinque anni".

    Per un piano particolareggiato di iniziativa privata la mancanza, al momento dell’acquisto, della convenzione di lottizzazione già stipulata non esclude di per sé l’agevolazione; resta necessario che l’edificazione intervenga entro il termine previsto dalla disciplina, tenendo conto della proroga legislativa applicabile.

Massime di principio

  • Per valutare un’agevolazione urbanistica-fiscale non è sempre decisiva la qualificazione formale dello strumento come piano particolareggiato: occorre verificare se lo strumento applicabile all’area consenta concretamente risultati edificatori equivalenti.
  • La convenzione di lottizzazione può essere successiva all’atto di acquisto, quando si tratta di piano particolareggiato di iniziativa privata; la spettanza dell’agevolazione resta però subordinata alla realizzazione dell’intervento edilizio entro il termine previsto, considerando le eventuali proroghe di legge.
  • In materia di rimborso, il termine triennale previsto dall’art. 77 del D.P.R. n. 131/1986 decorre dal pagamento oppure, se successivo, dal momento in cui sorge il diritto alla restituzione. Una modifica normativa che estende retroattivamente l’agevolazione può quindi rilevare per individuare tale dies a quo.
  • Il giudice d’appello deve esaminare le allegazioni e la documentazione concretamente prodotte dalle parti, inclusi gli atti notarili rilevanti: non può confermare il diniego basandosi sulla mancata prova di requisiti senza confrontarsi con tali elementi.
  • La cassazione con rinvio per una nuova verifica non equivale al riconoscimento definitivo del rimborso: il contribuente ottiene l’annullamento della decisione sfavorevole, ma il giudice di rinvio deve ancora accertare se ricorrano tutti i requisiti sostanziali dell’agevolazione.

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