Cassazione Civile, Ordinanza n. 26010/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia riguarda l’ammissione al passivo del Fallimento di una società mutuataria di un credito originato da un mutuo fondiario stipulato con una banca, dante causa della ricorrente. Il Tribunale di Roma, con decreto n. 13302/2022 depositato il 2 ottobre 2024, aveva ammesso € 831.156,04 per capitale in via ipotecaria, oltre agli interessi al tasso legale dalla dichiarazione di fallimento del 17 luglio 2021 fino alla vendita dei beni, e € 74.783,87 per interessi corrispettivi maturati prima del fallimento in via chirografaria. La società creditrice aveva domandato l’ammissione del credito complessivo maturato alla data di estinzione del mutuo, pari a € 905.939,91, composto da € 663.386,78 per capitale a scadere e € 242.553,13 per rate insolute. Il Tribunale, sulla base della consulenza tecnica, aveva separato dalle rate semestrali scadute gli interessi corrispettivi per € 74.783,87, degradandoli al chirografo perché il rapporto si era estinto il 23 dicembre 2017 e gli interessi non ricadevano nel periodo coperto dalla garanzia ipotecaria. Con l’unico motivo di ricorso, la cessionaria ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2855 c.c., 54 e 55 l.fall. e 40 d.lgs. 385/1993, sostenendo che gli interessi incorporati nelle rate già scadute, non travolte retroattivamente dalla risoluzione del mutuo, dovessero essere ammessi in via ipotecaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che, in caso di risoluzione del mutuo, le rate già scadute restano dovute, ma ha chiarito che ciò non comporta l’automatica estensione della prelazione ipotecaria agli interessi corrispettivi che le compongono. Anche quando capitale e interessi siano conglobati nelle rate di ammortamento, le componenti devono essere separate ai fini dell’ammissione al passivo: il capitale beneficia della prelazione ipotecaria, mentre gli interessi sono soggetti ai limiti temporali previsti dal combinato disposto degli artt. 54 l.fall. e 2855, secondo comma, c.c. Poiché tali limiti risultavano superati, il Tribunale aveva correttamente ammesso gli € 74.783,87 per interessi in via chirografaria. Nulla è stato disposto sulle spese, non avendo il Fallimento svolto difese. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Dunque, la capitalizzazione degli interessi nell’ambito del piano di ammortamento del mutuo non incide sul regime della prelazione ipotecaria sugli interessi contenuto nell’art. 2855, comma 2, c.c., norma da considerarsi inderogabile come si desume dall’esplicito divieto di pattuizione dell’estensione del rango ipotecario ad un numero maggiore di tre annualità.
La capitalizzazione o l’inclusione degli interessi nelle rate di ammortamento non consente di sottrarre gli interessi ai limiti legali della prelazione ipotecaria. La disciplina è inderogabile e la garanzia sugli interessi resta circoscritta ai periodi previsti dalla norma.
Va tuttavia rilevato che l’importo, costituito dagli interessi corrispettivi che compongono le rate semestrali di ammortamento già scadute, integralmente dovuto dal mutuatario, rimane assoggettato, ai fini della sua collocazione, al regime temporale di cui al combinato disposto degli artt. 54 l.fall. e 2855, comma 2 c.c., che limita la garanzia ipotecaria degli interessi a due annualità precedenti e non pagate e all’annualità in corso alla data della dichiarazione di fallimento.
Nel concorso fallimentare, anche gli interessi già scaduti e dovuti sono collocati secondo i limiti temporali della prelazione ipotecaria: la garanzia riguarda due annualità anteriori non pagate e l’annualità in corso alla data della dichiarazione di fallimento.
Nel testo della decisione la norma è indicata soltanto come disposizione la cui violazione è denunciata dalla ricorrente; la Corte non la applica né ne fornisce un’interpretazione.
La Corte non fonda su questa disposizione la decisione del motivo, risolto applicando il regime degli artt. 54 l.fall. e 2855, comma 2, c.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In conseguenza del rigetto, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ammissione al passivo, quando una rata di mutuo conglobante capitale e interessi è scaduta, le sue componenti devono essere distinte ai fini della collocazione: il capitale può essere ammesso in prelazione ipotecaria, mentre gli interessi seguono il regime e i limiti temporali previsti dall’art. 2855 c.c.
- Gli interessi corrispettivi incorporati in rate di ammortamento già scadute restano dovuti anche dopo la risoluzione del mutuo, ma la loro debenza non comporta l’estensione della garanzia ipotecaria oltre i limiti temporali stabiliti dal combinato disposto degli artt. 54 l.fall. e 2855, comma 2, c.c.
- La capitalizzazione degli interessi nel piano di ammortamento e la loro inclusione in rate unitarie non trasformano gli interessi in capitale ai fini della prelazione ipotecaria e non derogano alla disciplina inderogabile che ne delimita la copertura.
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