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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34884/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva dedotto di essere stato assunto come quadro direttivo, ma di avere in concreto svolto, almeno da novembre 2010 o da gennaio 2011, mansioni dirigenziali: riferiva di essere stato collocato nell’area business, di riferire direttamente all’amministratore delegato e al direttore generale, di aver assunto incarichi societari e di coordinamento, e di avere poi subito, da luglio 2012, una dequalificazione professionale con assegnazione a compiti inferiori e a un superiore di pari qualifica, a seguito del rifiuto di sottoscrivere un piano industriale ritenuto inveritiero. Collegava a ciò anche l’illegittimità della sospensione del rapporto per cassa integrazione in deroga, assunta come inapplicabile ai dirigenti, e chiedeva differenze retributive e danni patrimoniali e non patrimoniali. La Corte d’appello, però, aveva riformato la decisione di primo grado, escludendo sia l’inquadramento dirigenziale sia il demansionamento, valorizzando la prova testimoniale e documentale nel senso che le attività svolte non integravano autonomia decisionale e poteri tipici del dirigente. Nel ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione di norme codicistiche e collettive sull’inquadramento e sulle mansioni, nonché su buona fede, correttezza, tutela della dignità professionale e giudicato, ma in sostanza chiedeva una nuova valutazione del materiale istruttorio; contestava inoltre la statuizione sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del lavoratore e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale successivo della società, convertito in incidentale. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi del ricorso principale perché miravano a una rivalutazione del merito e delle prove testimoniali, attività preclusa in sede di legittimità, e perché mancavano di specificità quanto al dedotto giudicato interno e introducevano anche un novum in tema di art. 2087 c.c. Ha respinto il terzo motivo sulle spese, applicate correttamente secondo soccombenza. Quanto al ricorso incidentale della società, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non erano stati trascritti gli atti necessari a verificare l’effettiva contestazione del pagamento delle somme oggetto di ripetizione. Le spese di legittimità sono state compensate per metà e il lavoratore è stato condannato a rimborsare l’altra metà alla società, con ulteriore contributo unificato posto a carico di entrambe le parti nei rispettivi presupposti processuali.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per contestare l’esclusione della qualifica dirigenziale, ma la Corte lo considera nel quadro della censura di merito non scrutinabile in cassazione

  • art. 2095 c.c.

    richiamato per la qualificazione del rapporto di lavoro e la distinzione tra categorie, senza diversa interpretazione di merito da parte della Corte

  • art. 2103 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere il demansionamento; la Corte nega che la censura consenta una rivalutazione delle prove

  • art. 82 CCNL bancari Assicredito

    richiamato dalla Corte d’appello per individuare la figura del quadro direttivo attribuita al lavoratore

  • art. 2 CCNL dipendenti imprese creditizie, finanziarie e strumentali

    richiamato dalla Corte d’appello per la declaratoria della qualifica dirigenziale e i relativi requisiti

  • art. 1175 c.c.

    richiamato nel motivo sul demansionamento e sulla condotta contraria a correttezza, ma senza accoglimento

  • art. 1375 c.c.

    richiamato nel motivo sul demansionamento e sulla condotta datoriale, ma la censura è dichiarata inammissibile

  • art. 2087 c.c.

    richiamato dal ricorrente come obbligo di sicurezza e tutela della persona del lavoratore, ma la Corte lo qualifica come novum

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere il giudicato interno; la Corte rileva la mancanza di specificità della censura

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato con l’art. 2909 c.c. sul giudicato interno, ma senza confronto puntuale con la motivazione impugnata

  • art. 360, co. 1, c.p.c.

    richiamato per i motivi di ricorso, ma la Corte rileva che i motivi non sono correttamente sussunti nelle ipotesi tipizzate

  • art. 115, co. 1, c.p.c.

    richiamato dalla società sul principio di non contestazione; la Corte dichiara il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato sul regolamento delle spese secondo soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato sul governo delle spese processuali, applicato dalla Corte d’appello secondo soccombenza

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per la conversione del ricorso successivo in incidentale

  • art. 371 c.p.c.

    richiamato per la conversione del ricorso successivo in incidentale

  • art. 13, d.P.R. 115/2002

    richiamato indirettamente per il raddoppio del contributo unificato, posto a carico delle parti ricorrenti nei presupposti di legge

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove testimoniali o documentali; l’accertamento dei fatti e la ponderazione del materiale istruttorio spettano al giudice di merito.
  • La deduzione del vizio per omesso esame di fatti decisivi richiede l’indicazione di uno specifico fatto storico, decisivo e non plurimo; una censura generica o riferita a una pluralità di circostanze non soddisfa il paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La deduzione del giudicato interno e della violazione dell’art. 2909 c.c. impone un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e con il perimetro delle domande effettivamente accolte o rigettate nei gradi di merito.
  • La censura fondata sul principio di non contestazione richiede autosufficienza: il ricorso deve riportare gli atti e i passaggi difensivi necessari a verificare se la circostanza asseritamente non contestata sia stata davvero ammessa o contestata dalla controparte.
  • Il regolamento delle spese segue il principio della soccombenza; la compensazione parziale è compatibile con una reciproca soccombenza solo quando il giudice la motivi in relazione al prevalere sostanziale di una delle parti.
  • Il ricorso successivo al primo contro la stessa sentenza, se proposto con atto autonomo, si converte in ricorso incidentale ed è soggetto ai termini propri di quest’ultimo.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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