Cassazione Penale, Sentenza n. 20030/2025 del 28/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza cautelare per omessa motivazione e violazione di legge. Il ricorrente contestava che il decorso del tempo in custodia avrebbe dovuto incidere sull'attualità della misura cautelare; denunciava valutazioni meramente congetturali circa la presunta inclinazione ritorsiva; rilevava l'assenza di concreto pericolo di fuga e di inquinamento probatorio (perché il giudizio di merito si è concluso e l'imputato avrebbe ammesso gli addebiti); sosteneva che la gravità del reato non basti a escludere la gradazione della misura e chiedeva la rivalutazione della "pervicacia" alla luce delle presunte provocazioni subite dal ricorrente da parte della persona offesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che non spettasse alla Corte di cassazione riesaminare la permanenza delle esigenze cautelari quando la motivazione del giudice sia priva di errori giuridici o motivazionali e che il mero decorso del tempo in carcere, isolatamente considerato, non costituisca novum idoneo a giustificare la sostituzione della misura. La corte ha confermato che solo elementi nuovi e tali da influire apprezzabilmente sul quadro probatorio o sulle esigenze cautelari possono giustificare una revisione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di €3.000 in favore della cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento nella cartella personale del detenuto.
Norme richiamate
Regole procedurali sulla trattazione del ricorso in camera di consiglio senza la presenza delle parti; qui usato per segnalare la legittimità della trattazione senza udienza orale quando non richiesta nei termini.
art. 611 c.p.p. co. 1 bis e ss.
Norme che disciplinano la trattazione e l'udienza; richiamate per la regolarità del procedimento di trattazione in camera di consiglio senza richiesta di trattazione orale.
Disposizione relativa alla revoca o sostituzione delle misure cautelari: la valutazione 'cronologica' richiesta dall'articolo richiede che il tempo sia valutato unitamente ad altri elementi sopravvenuti che incidano sulle esigenze cautelari; il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente.
Consente la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità per colpa del ricorrente, la fissazione di una somma a titolo di ammenda; qui applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di €3.000.
art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. c.p.p.
Previsione relativa all'inserimento di provvedimenti disciplinari o cautelari nella cartella personale del detenuto; qui disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'iscrizione.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina le esigenze cautelari nel merito se la motivazione del giudice è giuridicamente corretta e logica; il controllo è limitato agli eventuali nuovi elementi che incidano apprezzabilmente sul quadro probatorio.
- Il mero decorso del tempo in custodia cautelare non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per la sostituzione o la revoca della misura; il tempo ha rilievo solo se accompagnato da altri elementi idonei a dimostrarne l'affievolimento delle esigenze cautelari.
- L'ammissione di addebiti o la conclusione del giudizio di merito non esauriscono automaticamente le esigenze cautelari, specie se il pericolo di recidiva rimane centrale nella valutazione.
- Le provocazioni o le circostanze antecedenti riferite dal ricorrente devono costituire elementi nuovi e concreti, non semplici rilievi già esaminati, per superare la preclusione derivante dal giudicato cautelare.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e ammende; dunque è rischioso basare il reclamo su argomentazioni meramente ricognitive o prive di novità probatorie.
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