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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06806/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRPEF per l'anno d'imposta 2006. In primo grado il contribuente aveva ottenuto una decisione favorevole, poi riformata in appello dalla Commissione tributaria regionale, che ha ritenuto regolare la notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 14 L. n. 890/1982, lamentando l'inosservanza degli adempimenti della notifica ex art. 140 c.p.c. (mancata affissione dell'avviso alla porta, mancanza di prova del decorso dei dieci giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, assenza della ricevuta di ricezione della CAD, ricerche del messo asseritamente superficiali); con il secondo ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e vizio motivazionale, sostenendo che la cartella sarebbe stata notificata direttamente a mezzo posta da Equitalia senza l'intermediazione di soggetti abilitati. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; Equitalia Sud s.p.a. non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo, dichiarando inammissibile la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. nella parte in cui invocava l'insufficiente motivazione, perché tale vizio non è più deducibile nel testo applicabile; ha inoltre ritenuto infondata l'eventuale doglianza di omessa pronuncia, affermando che la notifica della cartella può essere effettuata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, nel testo vigente ratione temporis. Ha invece accolto il primo motivo, rilevando che, quando la notificazione è eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., occorre la prova del compimento di tutti gli adempimenti prescritti e, in particolare, la produzione dell'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa; tale avviso è parte integrante della relazione di notifica e serve a dimostrare che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Poiché la motivazione della CTR era generica e non idonea a dimostrare il rituale completamento della procedura notificatoria, la sentenza è stata cassata nei limiti del motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione eseguita ai sensi di questa norma richiede il compimento di tutti gli adempimenti previsti; è necessario provare il deposito, l'affissione dell'avviso alla porta e l'invio della raccomandata informativa, con prova del suo ricevimento o della compiuta giacenza, altrimenti la notifica è nulla salvo sanatoria per raggiungimento dello scopo.

  • art. 14 L. n. 890/1982

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla ritualità della notificazione, ma non risulta decisivo nella soluzione adottata, che si fonda sul regime dell'art. 140 c.p.c.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    La cartella esattoriale, nel testo vigente ratione temporis, può essere notificata anche mediante invio diretto da parte del concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di intermediazione di soggetti abilitati.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.

    È ammessa la denuncia di violazione di legge; invece il vizio di insufficiente motivazione non è più deducibile nel giudizio di cassazione secondo il testo dell'art. 360, n. 5, applicabile alla sentenza impugnata.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio con il rito semplificato previsto per il giudizio di legittimità.

  • art. 14 L. n. 890/1982

    La disciplina è evocata nel contesto della notificazione, ma la Corte valorizza soprattutto l'art. 140 c.p.c. e la prova della ricezione della raccomandata informativa.

Massime di principio

  • Quando la notificazione è effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la prova documentale di tutti gli adempimenti prescritti; la mancanza dell'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa impedisce di ritenere validamente perfezionata la notifica, salvo sanatoria per raggiungimento dello scopo.
  • L'avviso di ricevimento della raccomandata informativa costituisce parte integrante della relazione di notifica ex art. 140 c.p.c., perché consente di verificare che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
  • Per la cartella di pagamento, l'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 consente la notificazione diretta da parte del concessionario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza che sia necessaria l'intermediazione di un soggetto notificatore abilitato.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di insufficiente motivazione non è deducibile nei casi in cui il testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c. non lo consente; la censura va eventualmente sussunta in diverso vizio processualmente ammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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