Cassazione Penale, Sentenza n. 17884/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato inammissibile l'appello ex art. 322-bis c.p.p. avverso il provvedimento del GIP che, in sede di udienza preliminare, aveva rigettato la richiesta del Comune di dissequestro e restituzione di somme di denaro precedentemente sequestrate all'imputato e poi versate al Comune come acconto sul presunto maggior importo del risarcimento. Il Comune deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la questione non riguardasse la legittimità del sequestro (le somme sarebbero entrate nel patrimonio comunale e l'ente avrebbe agito in buona fede) e che la competenza non fosse del giudice dell'esecuzione data la pendenza del processo e la sentenza non ancora definitiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso che vi fosse un difetto motivazionale tale da rendere ammissibile la censura, e ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di diritto: la Cassazione aveva già annullato l'ordinanza che aveva consentito il dissequestro, ripristinando il sequestro preventivo perché le somme erano qualificate come prezzo/profitto del reato ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., quindi destinate alla confisca; il Comune, costituitosi parte civile, non poteva qualificarsi terzo in buona fede e pretendere la trattenuta delle somme. Il Tribunale aveva correttamente qualificato l'istanza originaria come incidente di esecuzione devoluto al giudice dell'esecuzione; il rimedio corretto sarebbe stato l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., non l'appello ex art. 322-bis. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come titolo dell'appello cautelare; la Corte ha ritenuto che il rimedio invocato non fosse quello adeguato per questioni attinenti all'esecuzione e alla restituzione delle somme, dichiarando inammissibile il ricorso reso in base a tale articolo.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha escluso l'ammissibilità delle censure di vizio di motivazione quando non vi sia un apparato argomentativo del tutto mancante o meramente apparente, sicché tali censure non sono deducibili con il ricorso ex art. 325.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata per qualificare le somme come prezzo o profitto del reato destinate alla confisca; per tali somme il sequestro preventivo è finalizzato alla confisca e ne impedisce l'utilizzo per altri scopi prima che sia definitivamente disposto.
Richiamata nella dottrina della sentenza per distinguere il pagamento di sanzioni riparatorie da eventuali misure di confisca; la Corte ha ritenuto che le somme sequestrate non potessero essere impiegate in luogo di confisca o di riparazione prima della definizione del procedimento.
art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Norma relativa al patteggiamento che impone, per taluni reati, la previa restituzione del prezzo o profitto del reato; la Corte ha segnalato che l'utilizzo di somme sottoposte a sequestro per finalità diverse può essere incompatibile con le regole sulla confisca.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Indicato come il rimedio processuale corretto (opposizione) per contestare determinazioni in materia di esecuzione o restituzione di cose/denaro; la Corte ha ritenuto che l'ente avrebbe dovuto agire con tale opposizione e non con l'appello ex art. 322-bis.
Massime di principio
- Se le somme sono qualificate come prezzo o profitto del reato ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., sono destinate alla confisca e non possono essere liberamente utilizzate o trattenute da terzi indipendentemente dalla decisione definitiva.
- Un ente che si è costituito parte civile nel processo non può agevolmente qualificarsi come terzo in buona fede per richiedere la trattenuta delle somme sequestrate; la sua posizione è parte rispetto al rapporto processuale.
- Quando la questione riguarda modalità di esecuzione, restituzione o gestione di beni già assoggettati a misure cautelari, il rimedio appropriato è generalmente l'opposizione prevista dagli articoli sull'esecuzione (es. art. 667 c.p.p.), non l'appello cautelare ex art. 322-bis.
- Le doglianze sulla motivazione del provvedimento sono ammissibili in sede di impugnazione solo se sussiste un difetto argomentativo grave (assenza totale o apparente della motivazione); censure meramente critiche sulla logica della motivazione possono risultare inammissibili o non idonee per taluni rimedi.
- Una sentenza di Cassazione che annulla senza rinvio un provvedimento favorevole al dissequestro ripristina gli effetti del sequestro e impedisce disposizioni successive che contrastino tale ripristino.
- In casi simili verificare sempre: (a) la qualifica delle somme (profitto/prezzo del reato o altro), (b) la posizione processuale dell'ente che reclama le somme (parte civile vs terzo), e (c) il rimedio procedurale appropriato per contestare la determinazione (opposizione esecutiva vs appello cautelare).
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