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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16043/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato contravvenzionale di getto pericoloso di cose. Il ricorso non investiva il giudizio di responsabilità, ma soltanto il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo un vizio di motivazione. In sostanza, si contestava la misura della pena e la mancata concessione delle attenuanti, senza indicare specifici elementi di segno positivo né confutare in modo puntuale la motivazione dei giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché privo di specificità e comunque diretto contro una motivazione di merito ritenuta solida, adeguata e non manifestamente illogica. È stata valorizzata, in particolare, l'idoneità lesiva della condotta consistente nel lancio di vasi verso il balcone sottostante, aggravata dagli insulti rivolti alla persona offesa; quanto alle attenuanti generiche, è stata ritenuta corretta la valorizzazione dell'assenza di elementi positivi e di condotte riparatorie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 674 c.p.

    La condotta di lancio di oggetti verso il balcone sottostante è stata ritenuta idonea a integrare il reato contestato, per la sua attitudine lesiva nei confronti di persone o cose.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo in assenza di elementi positivi di valutazione e di condotte riparatorie.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare il trattamento sanzionatorio o il diniego delle attenuanti generiche senza specifiche censure e senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il giudice di legittimità non può sindacare una motivazione di merito che sia congrua, logicamente coerente e priva di manifesta illogicità, specie quando il giudice di appello abbia già esaminato e respinto la medesima questione.
  • Nel valutare la pena e le circostanze attenuanti generiche, è legittimo attribuire rilievo all'idoneità lesiva della condotta, all'assenza di elementi positivi di personalità e alla mancanza di condotte riparatorie.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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