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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24136/2021 del 07/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società di trasporto)

La controversia

La controversia di merito riguardava la legittimità di contratti di somministrazione di lavoro intercorsi tra una società di trasporto pubblico e un'agenzia per il lavoro, nonché tra un lavoratore e un'altra società di somministrazione. La Corte d'appello aveva dichiarato legittimi i contratti di somministrazione e, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato e confermato in parte la condanna alle spese di lite, compensando integralmente le spese dei due gradi di merito per ritenute gravi ed eccezionali ragioni. In Cassazione, la società agenzia per il lavoro ha proposto ricorso principale, ma non ha depositato il ricorso nei termini prescritti, circostanza rilevata dalla Corte tramite il controricorso della controparte. La società di trasporto ha proposto a sua volta ricorso incidentale tardivo, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese disposta dalla Corte d'appello nonostante la sua totale vittoria nel grado di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso principale, perché la ricorrente non aveva depositato il ricorso e la sua esistenza era stata comunque portata a conoscenza della Corte dal controricorso. Ha poi dichiarato inefficace il ricorso incidentale, poiché tardivo e proposto in un contesto in cui il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della sola ricorrente principale, mentre per gli intimati non si è provveduto sulle spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come parametro per la disciplina della soccombenza e della condanna alle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato ai fini della legittimità della compensazione delle spese e della necessità di esplicitare gravi ed eccezionali ragioni

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    menzionato solo per escludere che l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo dipenda da un'applicazione analogica della norma

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta definita in camera di consiglio non partecipata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • Cass. n. 26529 del 2017

    "Il potere della Corte di Cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste in ipotesi di mancato deposito di esso ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con controricorso"

    utilizzata per affermare la dichiarazione d'ufficio dell'improcedibilità del ricorso principale

  • Cass. n. 19188 del 2018

    richiamata per il principio secondo cui, se il ricorso principale è improcedibile, il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace

  • Cass. n. 30782 del 2019

    richiamata in senso conforme sul medesimo principio di inefficacia del ricorso incidentale tardivo

  • Cass. n. 15220 del 2018

    richiamata per affermare che, in tale assetto processuale, la soccombenza del controricorrente non rileva ai fini delle spese di legittimità

Massime di principio

  • Il mancato deposito del ricorso per cassazione consente alla Corte di dichiararne d'ufficio l'improcedibilità quando la parte resistente ne abbia comunque dato conoscenza mediante controricorso.
  • Se il ricorso principale è dichiarato improcedibile, il ricorso incidentale tardivo perde efficacia e non viene esaminato nel merito.
  • In caso di improcedibilità del ricorso principale e inefficacia del ricorso incidentale tardivo, le spese del giudizio di legittimità gravano sulla sola parte ricorrente principale, secondo il principio di causalità.
  • La censura sulla compensazione delle spese di merito non può essere scrutinata in cassazione se il ricorso incidentale è tardivo e il ricorso principale è improcedibile, perché viene meno il presupposto processuale per l'esame dell'impugnazione incidentale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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