Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36925/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Bari del 7 ottobre 2025, che ne aveva confermato la responsabilità per truffa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e motivazione apparente in ordine alla procedibilità dell’azione penale e alla necessità della querela. Con il secondo e il terzo motivo ha censurato la responsabilità e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Con il quarto motivo ha contestato la recidiva e il trattamento sanzionatorio. Con il quinto ha invocato la prescrizione. Il reato era stato commesso il 12 febbraio 2016; la Corte d’appello aveva valorizzato, ai fini della recidiva e della pena, le due precedenti condanne definitive per truffa, la gravità dei fatti, l’intensità del dolo e i precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non consentito perché la questione della necessità della querela non era stata proposta con l’atto di appello. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché riproducevano censure già formulate in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, mirando a ottenere una rivalutazione del merito; la Corte ha inoltre rilevato che la decisione d’appello aveva risposto specificamente alle doglianze difensive. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la recidiva era motivata con le due condanne definitive per truffa anteriori al fatto, e la pena era stata giustificata in relazione alla gravità, alle modalità della condotta, all’intensità del dolo e alla personalità dell’imputato. Anche il quinto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, essendo stata contestata e riconosciuta la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale in relazione al reato commesso il 12 febbraio 2016. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Con il secondo e il terzo motivo, con i quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato e all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede perché risultano meramente reiterativi dei medesimi profili di censura già dedotti in sede di appello, non offrendo alcun argomento di confronto con la motivazione impugnata, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito, del tutto estranea al sindacato di legittimità.

    La censura relativa all’applicabilità della causa di non punibilità non è scrutinabile in cassazione quando si limita a reiterare le doglianze d’appello senza confrontarsi con la motivazione impugnata e mira a ottenere una diversa lettura del merito.

  • art. 99 c.p.

    Il quarto motivo, avente ad oggetto la recidiva e il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello reso sui detti punti una motivazione immune da vizi con il congruo richiamo al fatto che all'epoca della commissione del reato l'imputato aveva già riportato due condanne definitive per il delitto di truffa, così che l'ulteriore reato di truffa qui giudicato risultava l'espressione della sua accresciuta pericolosità sociale specie nel settore dei reati contro il patrimonio.

    La recidiva è adeguatamente motivata quando la decisione valorizza le precedenti condanne definitive anteriori al nuovo reato e ne collega la commissione alla maggiore pericolosità del reo.

  • art. 157 c.p.

    Il quinto motivo, con il quale si invoca la prescrizione del reato, è manifestamente infondato, essendo stato il reato di truffa commesso il 12febbraio 2016 ed essendo stata contestata e ritenuta la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.

    La censura di prescrizione è stata respinta in ragione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale contestata e riconosciuta; la sentenza non espone ulteriori passaggi di calcolo del termine prescrizionale.

  • art. 616 c.p.p.

    Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nel caso concreto, al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che riproducono sostanzialmente le censure d’appello senza una critica puntuale alle ragioni con cui la sentenza impugnata le ha respinte, specialmente quando si limitano a proporre una lettura alternativa del merito.
  • Una questione non dedotta con l’atto di appello non può essere introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, quando la sua proposizione in questa sede non è consentita.
  • La motivazione sulla recidiva può ritenersi congrua quando valorizza condanne definitive anteriori per reati della stessa specie e collega la reiterazione delittuosa alla maggiore pericolosità del soggetto.
  • La determinazione della pena è adeguatamente motivata se considera la gravità del fatto, le modalità della condotta, l’intensità del dolo e la personalità dell’imputato, anche alla luce dei precedenti penali.

Come è indicizzato

MaterieTruffaCircostanze del reatoPena e commisurazioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.