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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49789/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva l'inutilizzabilità delle operazioni di parametrazione oraria effettuate sulla videoregistrazione della telecamera posta presso l'abitazione Madaffari (unica che aveva ripreso gli imputati nella notte dei fatti). Sosteneva che tali operazioni fossero atto irripetibile, compiuto dalla Polizia senza il rispetto delle formalità previste (mancato avviso ai difensori), configurando nullità di portata intermedia e violazione del diritto di difesa. Contestava inoltre l'affidabilità dei 26 fotogrammi estrapolati e lo scarto temporale di 12 minuti applicato alla registrazione, ritenendo non provato che gli imputati fossero scesi dall'auto prima dell'esplosione e lamentando omessa motivazione su altri profili indicati dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le operazioni di riallineamento cronologico della videoregistrazione siano prove di natura documentale (equiparate ai documenti ex art. 234 c.p.p.) e non atti irripetibili che richiedano accertamento tecnico diretto ex art. 360 c.p.p. Non è emersa manipolazione dei dati originali; la Corte di appello ha adeguatamente motivato la compatibilità degli orari ricostruiti (con lo scarto di 12 minuti) con le chiamate e le dichiarazioni dei testi, confermando la responsabilità degli imputati per i reati di danneggiamento e detenzione/porto di materiale esplodente già puniti in Appello (pena di 3 anni e 4 mesi e multa di Euro 5.000 ciascuno per i primi due delitti), mentre l'assoluzione per violenza privata era stata confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 234 cod. proc. pen.

    "Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali rappresentative, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché per la loro utilizzazione in giudizio non è necessario procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne visione e di ottenerne copia"

    La Corte ha interpretato le registrazioni di telecamere private come documenti: possono essere acquisite e valutate senza che la loro vista avvenga necessariamente in contraddittorio, purché alle parti sia assicurato il diritto di prenderne visione e ottenere copia.

  • art. 360 cod. proc. pen.

    L'accertamento tecnico diretto (art. 360) è necessario quando l'oggetto dell'accertamento è passibile di modificazione; la Corte ha ritenuto che le operazioni di riallineamento cronologico non costituiscano tale tipo di atto irripetibile né implichino manipolazione dei dati originali che giustifichi un AD.

  • art. 625 n. 7 cod. pen. e art. 61 n. 2 cod. pen.

    Si tratta delle aggravanti contestate in relazione al danneggiamento; la Corte ha ritenuto che la ricostruzione cronologica e gli altri elementi acquisiti fossero sufficienti a fondare l'applicazione delle aggravanti come motivato in Appello.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata quale criterio per la compressione della motivazione del ricorso in cassazione: il ricorso è sintetizzato nei limiti consentiti dall'art. 173 delle disposizioni di attuazione del codice.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo esenzioni non riscontrate.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Citata per affermare che non sussistono profili di esenzione dalla responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Le registrazioni video private (telecamere di sorveglianza) sono da considerarsi prove documentali acquisibili ex art. 234 c.p.p.; la loro utilizzazione processuale non richiede necessariamente la visione nel contraddittorio, purché sia garantito il diritto delle parti di prenderne visione e ottenerne copia.
  • Le operazioni di riallineamento o parametrazione oraria dei file video, se limitate a ricostruire correttamente il tempo e senza alterare i dati originali, non sono da considerarsi atti irripetibili che impongano un accertamento tecnico diretto ex art. 360 c.p.p.; la relativa contestazione richiede prove concrete di manipolazione o di perdita della riproducibilità.
  • La contestazione della validità di un dato tecnico (es. scarto orario) necessita di specificità e di concrete evidenze: mere affermazioni generiche di nullità o di incertezza non sono sufficienti se la Corte, anche in sede di rinnovazione istruttoria, ha confrontato la ricostruzione tecnica con le dichiarazioni testimoniali e altri elementi probatori.
  • In situazioni analoghe è importante per la difesa chiedere tempestivamente la copia dei dati, documentare la catena di custodia del dispositivo e, se necessario, richiedere l'accertamento tecnico immediato prima che vengano effettuate operazioni che possano essere contestate come irripetibili.
  • La Suprema Corte dà ampio peso alla valutazione complessiva e motivata del giudice di merito; le critiche in cassazione a valutazioni di fatto e di prova devono dimostrare l'illegittimità o l'illogicità della motivazione, non limitarsi ad affermazioni non corroborate.

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