Cassazione Civile, Ordinanza n. 09763/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per il completamento della ristrutturazione edilizia di 96 casette semirurali. L’impresa appaltatrice aveva iscritto riserve per: a) maggiori compensi per lavorazioni eseguite a misura; b) pagamento di lavorazioni extra ritenute necessarie e indispensabili per il completamento a regola d’arte; c) rimborso degli oneri derivanti dal ritardato svincolo della polizza fideiussoria; d) risarcimento dei danni asseritamente causati dalla consegna parziale e definitiva dei lavori, dalla protrazione del vincolo contrattuale e dalla asserita mancata cooperazione della direzione lavori e del RUP. Il Tribunale aveva accolto in parte le domande, ma in appello la domanda dell’impresa è stata integralmente respinta. Con il ricorso per cassazione l’impresa ha dedotto: violazione delle norme sulla contabilizzazione finale e sulle riserve per il rigetto dei maggiori compensi a misura; violazione delle norme sugli extra lavori e sulle varianti per il diniego dei compensi per le lavorazioni aggiuntive; violazione dell’art. 1660 c.c., sostenendo che non fosse derogato dalla disciplina speciale degli appalti pubblici; violazione delle norme su collaudo e svincolo della cauzione per il mancato riconoscimento dei danni da ritardato svincolo della fideiussione; violazione delle norme sulla consegna dei lavori e sul danno da sottoproduzione per il rigetto della domanda risarcitoria relativa alla protrazione del cantiere.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondi, quarti e quinti motivi perché miravano sostanzialmente a una rivalutazione del merito, erano generici o non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, oltre a presentare questioni nuove o non adeguatamente autosufficienti. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che, negli appalti pubblici, la disciplina speciale sulle varianti e sulle lavorazioni non autorizzate deroga alla regola codicistica dell’art. 1660 c.c., sicché l’appaltatore non può ottenere giudizialmente il compenso per lavori extra-contratto non previamente autorizzati se non nei casi e alle condizioni tipizzate dalla normativa speciale. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo."
La norma codicistica sulle variazioni necessarie non si applica in via generale agli appalti pubblici, perché è derogata dalla disciplina speciale che tipizza le varianti e ne subordina l’autorizzazione a specifiche procedure.
art. 134 d.P.R. n. 554 del 1999
"Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante"
Le variazioni o addizioni non autorizzate non danno titolo a pagamento; l’appaltatore deve eseguire solo le variazioni disposte secondo le forme previste, e le conseguenze dell’ordine o dell’omesso controllo gravano sul direttore dei lavori nei limiti indicati dalla norma.
art. 53 d.lgs. n. 163 del 2006
"per i lavori appaltati a corpo il corrispettivo è fisso e invariabile"
Per i lavori a corpo non sono dovuti compensi aggiuntivi sulla base della maggiore quantità o qualità delle lavorazioni necessarie alla realizzazione dell’opera conforme al progetto.
art. 165 d.P.R. n. 554 del 1999
Le opere contabilizzate in partita provvisoria devono essere nuovamente iscritte in sede di contabilizzazione definitiva; la questione dei compensi è collegata alla corretta e tempestiva gestione della contabilità dell’appalto.
È richiamato dalla disciplina speciale delle varianti come uno dei casi nei quali possono ammettersi modifiche in corso d’opera nei lavori pubblici.
art. 198 d.P.R. n. 554 del 1999
"Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento"
Le lavorazioni extra non autorizzate possono essere riconosciute solo tramite la procedura di collaudo e secondo il ruolo del responsabile del procedimento, ma tale possibilità non elimina la regola di base dell’assenza di compenso per i lavori non autorizzati.
art. 101 d.P.R. n. 554 del 1999
La cauzione/polizza fideiussoria deve permanere fino all’emissione del collaudo o comunque per il termine previsto dalla norma; il mancato svincolo viene escluso se il collaudo non è intervenuto per ragioni imputate ai vizi e difformità contestati.
art. 113 d.lgs. n. 163 del 2006
La mancata emissione del certificato di collaudo è stata ritenuta ostativa allo svincolo della polizza ai sensi della disciplina sugli appalti pubblici.
art. 129 d.P.R. n. 554 del 1999
Il danno da ritardata consegna dei lavori è collegato alla facoltà dell’appaltatore di recesso; se tale facoltà non è esercitata, non è dovuto il risarcimento invocato per quel titolo.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la risarcibilità del pregiudizio da protrazione del cantiere, ma la censura è stata ritenuta generica e non decisiva rispetto alla motivazione di appello.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto in più punti inammissibile per difetto di specificità, mancanza di autosufficienza e per non aver colpito la ratio della decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per le censure di violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che varie doglianze mascheravano in realtà richieste di nuova valutazione del fatto.
art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
In conseguenza del rigetto, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Negli appalti pubblici, la disciplina speciale sulle varianti e sulle lavorazioni extra-contratto prevale sulla regola generale dell’art. 1660 c.c.: il compenso per opere non previste è dovuto solo se l’intervento è stato autorizzato secondo la procedura prevista dalla normativa di settore.
- Le lavorazioni extra eseguite d’iniziativa dell’appaltatore non attribuiscono, di regola, alcun diritto al maggior prezzo; il riconoscimento eccezionale richiede il concorso di presupposti rigorosi, tra cui tempestiva riserva e riconoscimento nel collaudo e da parte dell’amministrazione, nei limiti delle spese approvate.
- Per ottenere il sindacato di legittimità, la censura deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata e rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza; sono inammissibili i motivi che si risolvono in una rivalutazione del merito o introducono questioni nuove.
- Il mancato svincolo della cauzione o della fideiussione va valutato alla luce della disciplina speciale del collaudo e delle contestazioni tecniche sui vizi e difformità: se il collaudo non è emesso per ragioni imputabili all’appaltatore, il ritardo nello svincolo può essere escluso.
- Il danno da ritardata consegna dei lavori o da protrazione del cantiere non può essere riconosciuto in modo automatico: occorre che la domanda sia correttamente formulata e che siano rispettati gli oneri di allegazione, prova e tempestiva riserva previsti dalla disciplina dell’appalto pubblico.
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