Cassazione Penale, Sentenza n. 39421/2025 del 05/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Catania del 10/03/2025 per errore di diritto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., relativo al calcolo della pena: il Procuratore Generale deduce che la pena è stata determinata al di sotto del minimo edittale e chiede l'annullamento limitatamente alla pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 646, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevedeva la reclusione "da due a cinque anni" (modifica introdotta dalla legge 9/1/2019, n.3), ritenendo ingiustificato l'innalzamento del minimo edittale. Il giudice di primo grado aveva determinato la pena in misura "di poco superiore al minimo edittale", valutazione che la Corte ha ritenuto compatibile con la cornice edittale risultante dalla pronuncia di incostituzionalità; pertanto non sussiste errore di diritto e la sentenza è stata confermata (ricorso rigettato).
Norme richiamate
dispositivo nella parte relativa alla pena modificata dalla legge 9/1/2019 che prevedeva la reclusione "da due a cinque anni" invece di "fino a cinque anni"
La Corte ha ritenuto che, dopo la declaratoria di incostituzionalità della parte che innalzava il limite minimo, la cornice edittale va valutata secondo quanto residua in seguito alla sentenza della Corte costituzionale; non sussiste quindi violazione per una pena determinata in misura poco superiore al minimo così inteso.
legge 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 1, lettera u)
modifica dell'art. 646 che aveva innalzato il minimo a "da due a cinque anni"
La modifica normativa oggetto della declaratoria di incostituzionalità è stata considerata priva di giustificazione plausibile e incompatibile con i principi costituzionali richiamati dalla Corte costituzionale.
Corte costituzionale, sentenza n. 46 del 2024
declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 646, primo comma, nella parte in cui prevedeva la pena della reclusione "da due a cinque anni"
La Corte costituzionale ha ritenuto l'innalzamento del minimo ingiustificato e in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., ripristinando di fatto la precedente cornice edittale o comunque disapplicando la parte incostituzionale.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
motivo per vizio di diritto nell'impugnazione
Il motivo di ricorso per errore di diritto richiede la dimostrazione di un errore giuridico effettivo nel calcolo della pena; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale errore non fosse dimostrato alla luce della pronuncia costituzionale.
art. 3 e art. 27, terzo comma, Cost.
principi costituzionali richiamati dalla Corte costituzionale nella propria decisione
Gli artt. 3 (principio di uguaglianza/proporzionalità) e 27, comma 3 (finalità rieducativa della pena e divieto di trattamenti contrari alla dignità) sono stati invocati per valutare la sproporzione introdotta dall'innalzamento del minimo edittale e hanno giustificato la declaratoria di incostituzionalità.
Massime di principio
- Quando la Corte costituzionale dichiara incostituzionale una parte della previsione edittale, i giudici devono interpretare e applicare la cornice sanzionatoria alla luce della pronuncia costituzionale: non si può ritenere automaticamente errata una pena rispetto al precedente testo dichiarato illegittimo.
- Un'accusa di "pena sotto il minimo edittale" deve valutare quale sia la cornice edittale effettiva dopo eventuali pronunce di incostituzionalità; il semplice confronto con la versione normativa poi censurata non è sufficiente a fondare il vizio di diritto.
- La determinazione della pena descritta come "di poco superiore al minimo edittale" può essere compatibile con il principio di proporzionalità se riconducibile alla cornice rimasta in vigore dopo la disapplicazione della norma incostituzionale.
- Il ricorso per errore di diritto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), richiede la dimostrazione di un concreto errore nell'applicazione della legge penale; l'insoddisfazione per l'entità della pena non basta.
- In situazioni analoghe, valutare sempre la giustificazione comparativa e la proporzionalità rispetto ad altri reati affini (es. furto, truffa) come criterio per verificare la razionalità dell'innalzamento o dell'abbassamento del trattamento sanzionatorio.
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