Cassazione Civile, Ordinanza n. 19878/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore tributario)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario avente ad oggetto un accertamento in materia di ICI/IMU, definito con sentenza della CTR del Lazio poi impugnata in cassazione dalla contribuente con sette motivi. Nel corso del giudizio di legittimità la parte ricorrente e la controricorrente hanno depositato una rinuncia al ricorso, sottoscritta da entrambe, dichiarando di avere aderito a una definizione agevolata e chiedendo l'estinzione del processo con compensazione delle spese. Il Comune intimato non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e, richiamando l'art. 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti, in conformità alla richiesta concorde delle stesse. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, affermando che tale misura ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, trattandosi di misura eccezionale e sanzionatoria.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente depositata comporta l'estinzione del processo.
- Se la rinuncia è sottoscritta dalle parti e accompagna una definizione concordata della lite, la Corte può dichiarare l'estinzione con compensazione delle spese quando ciò sia richiesto dalle parti.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni è una misura eccezionale e di natura sanzionatoria, applicabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge e non estensibile in via interpretativa.
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