Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12046/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado. In primo grado era stata pronunciata condanna, con dichiarazione di estinzione per prescrizione di uno dei capi e con confisca dei beni fino alla concorrenza di una somma rilevante; in appello la pena era stata rideterminata e la confisca revocata. I motivi di ricorso erano due: con il primo si deduceva vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità per il reato residuo di occultamento e distruzione di scritture contabili; con il secondo si censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo era inammissibile perché la specifica doglianza sulla motivazione relativa alla responsabilità per il reato residuo non era stata oggetto del gravame di appello, nel quale l'imputato si era limitato a negare di aver commesso il fatto; il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il ricorrente si era limitato a lamentare il diniego delle attenuanti generiche senza indicare quali elementi favorevoli fossero stati trascurati o mal valutati dai giudici di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato implicitamente nella doglianza sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, ma non oggetto di specifica applicazione nel provvedimento.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che introduce una specifica doglianza non dedotta con l'atto di appello, quando il giudice di merito non era stato posto in condizione di pronunciarsi sul punto.
  • La censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata se il ricorrente non indica quali elementi favorevoli, risultanti dagli atti o dedotti in giudizio, siano stati omessi o mal valutati dal giudice di merito.
  • La mera contestazione della responsabilità o della pena, non supportata da un confronto puntuale con la motivazione impugnata e con gli elementi valorizzati dai giudici di merito, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati fallimentari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.