Cassazione Civile, Ordinanza n. 06623/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una polizza all risks property rinegoziata nel 2014 tramite due broker. La società assicurata trasmise prima un ordine fermo con decorrenza 1.4.2014 e poi un nuovo ordine fermo con decorrenza dalle ore 24 del 27.5.2014, dopo modifiche ai valori assicurati. La polizza fu emessa solo l'11.7.2014; il 16.7.2014 si verificò un incendio in un deposito assicurato; il premio fu poi versato il 17-18.7.2014 e l'assicuratrice delegataria esercitò il recesso il 12.8.2014. La compagnia assicuratrice chiese l'accertamento della non esistenza del rapporto assicurativo o comunque della non indennizzabilità del sinistro, sostenendo che, ai sensi dell'art. 1901 c.c. e delle condizioni generali, la copertura decorresse solo dal pagamento del premio e quindi non coprisse il sinistro. La società assicurata si oppose sostenendo: che si trattasse di polizza in continuità con la precedente, con applicazione dell'art. 1901, secondo comma, c.c.; che vi fosse deroga pattizia alla sospensione della garanzia; che la decorrenza retroattiva indicata in polizza e la prassi negoziale tramite broker comportassero operatività della copertura dal 27.5.2014; che il comportamento dell'assicuratrice, compresa l'accettazione del premio e il recesso per sinistro, fosse incompatibile con il successivo diniego di indennizzo. I motivi di ricorso censuravano: 1) la mancata interpretazione complessiva del contratto e la mancata valorizzazione della decorrenza retroattiva, della prassi e della pretesa deroga all'art. 1901 c.c.; 2) l'inammissibilità ritenuta dalla corte di merito sulla questione della continuità delle polizze; 3) la motivazione apparente e l'erronea sussunzione della fattispecie nell'art. 1901, primo comma, c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la fattispecie fosse correttamente ricondotta all'art. 1901, primo comma, c.c.; che non fosse stata dimostrata in modo decisivo la natura di polizza in continuità tale da imporre l'applicazione del secondo comma; che non risultasse provata una pattuizione scritta inequivoca di deroga alla sospensione della garanzia; che la sola indicazione di una decorrenza anteriore nella polizza non bastasse a superare la disciplina dell'art. 1901 c.c. in assenza di prova del pagamento tempestivo o di una valida rinuncia dell'assicuratore; che l'accettazione senza riserve del premio pagato in ritardo e il recesso per sinistro non integrassero, da soli, rinuncia tacita alla sospensione della copertura; che la pretesa prassi derogatoria non fosse stata provata come fatto idoneo a integrare una diversa volontà contrattuale. Ha quindi confermato la non indennizzabilità del sinistro verificatosi prima del pagamento del premio e ha condannato la ricorrente alle spese.
Norme richiamate
primo comma; secondo comma
Il mancato pagamento del premio sospende l'efficacia della garanzia assicurativa; il secondo comma rileva solo se ricorrono i presupposti di una diversa disciplina pattizia o di una polizza in continuità, circostanze che devono risultare provate. La deroga alla regola del primo comma è possibile, ma richiede una pattuizione inequivoca e provata per iscritto.
È consentita la deroga pattizia all'art. 1901, primo comma, c.c., ma la clausola derogatoria deve avere contenuto specifico e inequivoco.
L'interpretazione del contratto deve essere complessiva e non limitata al solo dato letterale, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che non emergesse una volontà contrattuale derogatoria sufficientemente provata.
La pattuizione individuale può prevalere sulle condizioni generali solo se risulta un'effettiva incompatibilità o una specifica trattativa, circostanza non dimostrata in modo decisivo.
Richiamato nel motivo di ricorso come criterio ermeneutico, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'esito.
Il contratto di assicurazione non richiede forma scritta a pena di nullità, ma la scrittura serve normalmente a provarne l'esistenza e il contenuto; un'eventuale deroga all'art. 1901 c.c. deve risultare per iscritto.
La previsione della decorrenza della polizza non equivale di per sé a esonero dal pagamento del premio né basta a provare una deroga alla disciplina legale della sospensione della garanzia.
Richiamato per escludere che la questione fosse di vessatorietà della clausola: il problema riguardava la prevalenza della pattuizione individuale sulle condizioni generali, non la natura vessatoria della clausola.
L'uso negoziale richiamato è criterio interpretativo e non regola di integrazione; il fatto della prassi va provato da chi intende avvalersene.
Distinto dall'uso interpretativo: la clausola d'uso si intende inserita nel contratto, ma non era il caso di specie.
Il rifiuto di indennizzo è compatibile con il principio di buona fede se non è dimostrato che l'assicuratore abbia agito in modo arbitrario e contrario all'affidamento ragionevole dell'assicurato.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere il ruolo del broker nel pagamento del premio, ma la Corte non ha ravvisato che ciò valesse a equiparare l'ordine fermo al pagamento del premio.
Dedotto per motivazione apparente, ma la Corte ha escluso il vizio perché la decisione era sorretta da un percorso argomentativo comprensibile.
Richiamato per pretesa omissione di pronuncia sulla continuità della polizza, ma la censura è stata ritenuta non decisiva.
Richiamato con riguardo alla valutazione delle allegazioni e delle prove.
Richiamato con riguardo alla valutazione del materiale probatorio.
Richiamato per sostenere la tempestiva allegazione della continuità tra polizze.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di preclusioni e produzione difensiva.
Norme sul sindacato di legittimità invocate per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Nel contratto di assicurazione, il perfezionamento del contratto e l'operatività della garanzia sono piani distinti: il contratto può essere valido e concluso, ma la copertura può restare sospesa fino al pagamento del premio se così prevede la disciplina applicabile.
- La deroga all'art. 1901, primo comma, c.c. è ammissibile, ma richiede una pattuizione specifica, inequivoca e provata per iscritto; non basta una mera indicazione di decorrenza retroattiva nella polizza se non emerge chiaramente la volontà di svincolare la copertura dal pagamento del premio.
- L'accettazione senza riserve del premio pagato in ritardo non integra, di per sé, rinuncia tacita dell'assicuratore alla sospensione della garanzia prevista dall'art. 1901 c.c.; occorre un comportamento univoco e incompatibile con la volontà di avvalersi della sospensione.
- L'uso o la prassi negoziale possono essere valorizzati come criterio interpretativo solo se sono provati come fatti storici rilevanti; l'onere di tale prova grava sulla parte che intende avvalersene.
- La pattuizione individuale può prevalere sulle condizioni generali di contratto solo se dalla scrittura e dal complesso delle trattative emerga un'effettiva volontà derogatoria, non desumibile automaticamente da formule compatibili anche con la disciplina legale.
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