Cassazione Civile, Ordinanza n. 34502/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia trae origine da una condanna di primo grado, confermata in appello, al risarcimento dei danni in favore della procedura fallimentare di una società, per fatti qualificati come mala gestio nella conduzione sociale, con danno derivante da finanziamenti erogati ad altre società del gruppo. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello deducendo un unico motivo di ricorso per cassazione: violazione di norme processuali (artt. 101, 115, 157, comma 2, 183, comma 6, 194 e 198, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) per non avere la Corte territoriale dichiarato la nullità della consulenza tecnica d'ufficio. Secondo il ricorrente, il consulente aveva acquisito in modo illegittimo documenti non già presenti in atti, senza contraddittorio, utilizzandoli per svolgere le proprie valutazioni sui finanziamenti infragruppo e sul depauperamento patrimoniale della società. La Corte d'appello aveva però ritenuto che tali documenti fossero stati per lo più acquisiti a mero riscontro di dati già in causa, che la condotta e il danno fossero già provati da documentazione prodotta dalla parte attrice e che l'acquisizione ulteriore fosse comunque superflua o addirittura favorevole ai convenuti, perché in alcuni casi riduceva l'importo del danno. Il ricorrente, in sostanza, mirava a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio e la rilevanza dei documenti acquisiti dal c.t.u.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva motivato nel senso che la decisione non dipendeva dall'acquisizione diretta di quei documenti da parte del consulente, salvo che per una riduzione del danno liquidato, con conseguente difetto di interesse a far valere la nullità. La Cassazione ha inoltre osservato che la censura, nella sostanza, richiedeva una nuova valutazione di merito delle risultanze documentali e della CTU, attività preclusa in sede di legittimità. Sono state quindi poste le spese a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 146 l.f.
richiamato come base della condanna risarcitoria pronunciata in primo grado per i danni derivanti da mala gestio
invocato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate per la gestione della CTU e del contraddittorio
richiamato per ribadire che la valutazione delle prove appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati
invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della CTU per mancata tempestiva eccezione o per vizi processuali
richiamato dal ricorrente in relazione al contraddittorio istruttorio
invocato dal ricorrente in tema di attività del consulente tecnico d'ufficio
invocato dal ricorrente in tema di acquisizione e utilizzo di documenti da parte del consulente
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato come parametro di ricorso per dedurre nullità processuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura dei fatti o delle prove.
- La dedotta nullità della consulenza tecnica d'ufficio non è utile, in cassazione, se la decisione di merito non abbia effettivamente fondato il proprio convincimento sui documenti asseritamente irritualmente acquisiti, oppure se tale acquisizione non abbia inciso in senso peggiorativo sulla posizione della parte che la contesta.
- La valutazione dell'attendibilità, concludenza e rilevanza delle prove, nonché l'individuazione delle fonti del convincimento, appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita da una diversa valutazione del giudice di legittimità.
- Quando la documentazione acquisita dal consulente conferma dati già emergenti dagli atti o si risolve in un mero riscontro, la doglianza sulla sua acquisizione può difettare di interesse concreto.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura processuale in una richiesta di riesame del materiale probatorio o della CTU nel merito.
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