Cassazione Civile, Ordinanza n. 22474/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso della Regione Lazio nei termini indicati in motivazione, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha rigettato l’originario ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento IRESA. Le spese di tutti i gradi sono state compensate, richiamandosi il consolidamento della giurisprudenza solo successivo alla proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per IRESA, imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, riferita all’anno d’imposta 2014 (mesi di giugno, luglio e agosto), emesso mediante note di addebito da Aeroporti di Roma s.p.a. quale agente contabile per conto della Regione Lazio. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello della Regione avverso la decisione di primo grado che aveva annullato l’atto impositivo. In cassazione la Regione ha dedotto, con due motivi poi esaminati congiuntamente, la violazione e falsa applicazione di varie norme regionali, statali, costituzionali ed eurounitarie, sostenendo in sostanza che la disciplina regionale dell’IRESA fosse legittima e non incompatibile con la direttiva 2002/30/CE, nonché conforme alla potestà tributaria regionale e ai limiti posti dalla legislazione statale e dai principi costituzionali.
Norme richiamate
La norma regionale che disciplina l’IRESA è ritenuta legittima e non in contrasto con il diritto UE o con i principi costituzionali evocati.
art. 7, comma 1, L. n. 42/2009
Richiamato quale parametro della disciplina della finanza regionale e della potestà impositiva propria.
art. 11 Cost.
Invocato dalla ricorrente tra i parametri di legittimità, senza che la Corte ravvisi un contrasto rilevante.
art. 117 Cost.
Invocato in relazione alla compatibilità con la direttiva UE; la Corte esclude il contrasto per difetto di auto-esecutività della direttiva.
Direttiva 2002/30/CE
Non è self-executing e non contiene una disciplina sufficientemente dettagliata sulla materia fiscale; non sussiste quindi obbligo di disapplicazione della norma tributaria interna.
Dal 1° maggio 2013 l’IRESA non è più tributo derivato ma tributo proprio della Regione.
Richiamato nel quadro della disciplina della finanza regionale e dei limiti alla potestà impositiva.
artt. 90 e seguenti L. n. 342/2000
La richiamata normativa è considerata come antecedente non ostativo; l’IRESA regionale coincide con il tributo originariamente previsto ma la disciplina sopravvenuta ne ha mutato la qualificazione giuridica.
art. 13, comma 15-bis, d.l. n. 145/2013
Indicato come limite massimo dell’aliquota, che circoscrive la potestà impositiva regionale.
art. 119 Cost.
Invocato in relazione all’autonomia finanziaria e tributaria regionale; la Corte ne riconosce la compatibilità con l’impianto dell’IRESA.
art. 3 Cost.
Esclusa la violazione perché l’individuazione dei soggetti passivi rientra nella discrezionalità legislativa e non è irragionevole.
art. 53 Cost.
Esclusa la violazione perché la capacità contributiva è ravvisata nella partecipazione ai costi derivanti dai danni ambientali prodotti dalle emissioni sonore.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, utilizzata come veicolo delle censure della Regione.
Massime di principio
- Una direttiva eurounitaria non self-executing, priva di sufficiente dettaglio sulla materia fiscale, non può fondare l’obbligo del giudice nazionale di disapplicare la norma tributaria interna compatibile con l’assetto legislativo vigente.
- Quando una legge statale attribuisce a un tributo la natura di tributo proprio regionale, la Regione può determinarne presupposto, soggetti passivi, aliquote, accertamento e riscossione entro i limiti costituzionali, eurounitari e nei limiti massimi fissati dalla legge statale.
- In materia di prelievi collegati a impatti ambientali, è compatibile con l’art. 53 Cost. individuare la capacità contributiva nella partecipazione alle spese conseguenti ai danni ambientali provocati dall’attività tassata.
- La destinazione del gettito a finalità ambientali o compensative non è di per sé decisiva per la legittimità del tributo, se la norma fiscale si fonda su un presupposto impositivo autonomo e su una ragionevole selezione dei soggetti passivi.
- La scelta legislativa di individuare come soggetti passivi gli esercenti degli aeromobili, parametrando il prelievo a decollo/atterraggio e peso degli aeromobili, rientra nella discrezionalità del legislatore e non è irragionevole se correlata agli effetti nocivi prodotti.
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