Cassazione Penale, Sentenza n. 12966/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania del 12/04/2023 con censure articolate in più profili: (i) mancata acquisizione di prove decisive (verbali dei controlli dei Carabinieri del 13/09/2012 e giorni precedenti; escussione del sig. Savoca) ritenute necessarie per dimostrare la versione difensiva circa la presenza in compagnia della persona offesa; (ii) vizio motivazionale e contraddittorietà nella valutazione della credibilità della persona offesa (Enrico Cocola), lamentando che la Corte d'appello avrebbe semplicisticamente richiamato la motivazione di primo grado senza rispondere alle critiche e senza valutare le incongruenze e le versioni concordi dei quattro imputati rese in sede di interrogatorio di garanzia; (iii) mancata considerazione della natura "goliardica" o scherzosa della condotta come causa ostativa del dolo; (iv) errata qualificazione giuridica dei fatti (si sostiene che i fatti integrerebbero violenza privata e non rapina ed estorsione); (v) omessa motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e del concorso tra più persone, nonché l'inosservanza degli artt. 192 e 521 c.p.p. in ordine alla valutazione della prova testimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente inammissibili. Ha ritenuto infondati i motivi: (a) la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e di acquisizione dei documenti è stata adeguatamente valutata dalla Corte d'appello, che aveva già dato atto della conoscenza tra imputati e persona offesa rendendo superflua l'acquisizione dei verbali e aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni del Cocola; (b) la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto devoluta al giudice di merito e non è stata affetta da manifeste contraddizioni tali da consentire la revisione in sede di legittimità; (c) l'eventuale intento "goliardico" non esclude automaticamente il dolo richiesto per rapina impropria e tentata estorsione quando la condotta presenti gli elementi tipici dei reati contestati; (d) la qualificazione giuridica dei fatti operata dalla Corte d'appello (rapina impropria aggravata e tentata estorsione aggravata, concorso di persone) è corretta e motivata. Conseguentemente sono state confermate, in quanto definitive, le statuizioni di merito; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha utilizzato le lettere invocate (b, c, d, e) per inquadrare le censure ma le ha ritenute infondate o non idonee a superare la valutazione di merito
Regola sulla valutazione della prova testimoniale e sui riscontri; la Corte ha richiamato che la valutazione della credibilità della persona offesa è rimessa al giudice di merito e che non è sempre necessario un riscontro esterno per ritenere attendibile la testimonianza
Norma che disciplina l'appello e la sua funzione; citata in relazione all'obbligo di considerare nel complesso le risultanze processuali e le doglianze difensive in sede di gravame
Norma sulla rapina; la Corte ha ritenuto sussistere la rapina impropria (secondo comma) alla luce della sottrazione del borsello con violenza e minaccia
Norma sulle forme di delitto (tentativo); richiamata insieme all'art. 629 per qualificare la tentata estorsione
Norma sul concorso di persone nel reato; la Corte ha ricordato che il contributo partecipativo può risultare anche da un ruolo non attivo nell'impossessamento, purché dia adesione o supporto all'azione delittuosa
Norma sulla estorsione; la Corte ha ritenuto integrato il tentativo di estorsione laddove sia stata richiesta una somma di denaro in cambio della restituzione del borsello
Norma che disciplina la condanna alle spese per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento
Massime di principio
- La valutazione della credibilità della persona offesa è principalmente materia di merito: la Corte di legittimità interviene solo se emergono manifeste contraddizioni ovvero violazioni dei canoni logico-giuridici.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria o di acquisizione di atti supplementari va motivata con precisione; se il fatto che si cerca di provare è già emerso nel processo, il giudice può ritenere superflua la nuova acquisizione.
- L'eventuale intento "goliardico" o scherzoso non esclude automaticamente il dolo richiesto per reati come la rapina impropria o l'estorsione: rileva se tale intento sia incompatibile con la volontà o con l'accettazione del rischio di causare la lesione tipica del reato.
- La conoscenza precedente tra offendente e persona offesa non esclude di per sé la configurabilità di rapina o estorsione; può anzi inserirsi nel quadro probatorio complessivo valutato dal giudice.
- Il contributo a un reato può essere anche non materiale (ad esempio ruolo di "pali" o adesione all'azione), sufficiente ai fini del concorso di persone se produce stimolo o rassicurazione agli autori materiali.
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