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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6567/2020 del 09/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

Una società aveva impugnato l’avviso con cui un Comune le aveva richiesto la maggiore Tarsu per gli anni 2007-2011, in ragione di una superficie tassabile ritenuta superiore a quella dichiarata e assoggettata a tassa. La Commissione tributaria provinciale di Campobasso aveva accolto parzialmente il ricorso, rideterminando la superficie imponibile e riducendo le sanzioni. In appello, la Commissione tributaria regionale del Molise aveva accolto l’impugnazione della società e annullato l’atto: aveva escluso che il fallimento della contribuente comportasse l’interruzione automatica del processo e aveva inoltre richiamato una consulenza tecnica disposta in un diverso giudizio tra le stesse parti, relativa agli anni d’imposta 2003-2006, dalla quale risultava una superficie tassabile di 2.790,12 m². Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 40 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 43 della legge fallimentare, sostenendo che il fallimento, dichiarato il 21 maggio 2015 dopo l’instaurazione dell’appello, aveva interrotto automaticamente il processo. Con il secondo ha denunciato vizio di motivazione, contestando che la CTR avesse recepito le risultanze della decisione relativa agli anni 2003-2006 senza considerare che le parti non avevano concluso un accordo formale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che, in base all’art. 43, terzo comma, della legge fallimentare nel testo novellato, la dichiarazione di fallimento determina automaticamente l’interruzione del processo, senza necessità di dichiarazione della parte o di pronuncia giudiziale costitutiva; la disciplina fallimentare speciale prevale sulla disciplina generale dell’art. 300 c.p.c. e su quella dell’art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. L’appello doveva quindi considerarsi interrotto dal 21 maggio 2015 e gli atti successivi erano nulli. La Corte non ha esaminato se ricorressero i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per mancata riassunzione, poiché nel processo tributario l’estinzione per inattività va rilevata, anche d’ufficio, soltanto nel grado in cui si è verificata, e non era stata dichiarata in appello. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio e la regolamentazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Ciò in quanto l’art. 43 L.F., nel testo novellato per effetto del D.Lgs. n. 5 del 2006, nel prevedere che ” L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo ” stabilisce un automatismo che sottrae la facoltà di allegazione alla parte per rendere l’interruzione operante ipso iure, indipendentemente da una pronuncia giudiziale, la quale ha valore meramente dichiarativo.

    L’apertura del fallimento interrompe automaticamente il processo, senza necessità di una dichiarazione della parte o di una pronuncia giudiziale costitutiva; l’eventuale pronuncia giudiziale ha valore meramente dichiarativo.

  • art. 300 c.p.c.

    La normativa fallimentare, invero, costituisce una disciplina speciale rispetto a quella prevista dall’art. 300 c.p.c. ed anche rispetto a quella prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40, comma 2, (cfr. Cass. n. 31010 del 30/11/2018).

    Nel caso di interruzione conseguente all’apertura del fallimento, la disciplina speciale fallimentare prevale sulla disciplina generale dell’interruzione prevista dall’art. 300 c.p.c.

  • art. 305 c.p.c.

    A tal punto il processo avrebbe dovuto essere riassunto nel termine di tre mesi, pena l’estinzione del giudizio per inattività delle parti, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., giusta il richiamo operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2.

    Dopo l’interruzione, il processo deve essere riassunto entro tre mesi; in mancanza, è prevista l’estinzione per inattività delle parti, ferma la regola processuale tributaria sulla rilevabilità dell’estinzione nel grado in cui si è verificata.

  • art. 40, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La normativa fallimentare, invero, costituisce una disciplina speciale rispetto a quella prevista dall’art. 300 c.p.c. ed anche rispetto a quella prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40, comma 2, (cfr. Cass. n. 31010 del 30/11/2018).

    La disciplina tributaria sull’interruzione non esclude l’applicazione della regola speciale fallimentare, che determina l’interruzione automatica del processo.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    A tal punto il processo avrebbe dovuto essere riassunto nel termine di tre mesi, pena l’estinzione del giudizio per inattività delle parti, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., giusta il richiamo operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2.

    Nel processo tributario, il richiamo alle norme del codice di procedura civile comporta l’applicazione del termine di riassunzione previsto dall’art. 305 c.p.c. dopo l’interruzione.

  • art. 45, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Sennonchè nel processo tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, comma 3, l’estinzione del giudizio per inattività delle parti è rilevata anche d’ufficio ma solo nel grado di giudizio in cui si è verificata, per il che è superfluo l’esame da parte di questa Corte della sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del processo medesimo (derivante dalla mancata riassunzione della causa da parte del Fallimento della società (OMISSIS) s.p.a. che si è costituito in questo giudizio) poichè essa non è stata rilevata nel processo di appello.

    L’estinzione del processo tributario per inattività delle parti può essere rilevata anche d’ufficio, ma soltanto nel grado in cui l’inattività si è verificata; la Cassazione non può quindi dichiararla quando non sia stata rilevata nel grado di appello.

Massime di principio

  • L’apertura del fallimento determina ipso iure l’interruzione del processo pendente, senza necessità di una dichiarazione della parte interessata; la pronuncia giudiziale che ne prende atto ha natura dichiarativa.
  • La disciplina fallimentare dell’interruzione del processo, in quanto speciale, prevale sia sulla disciplina generale dell’art. 300 c.p.c. sia su quella del processo tributario richiamata dalla decisione.
  • Nel processo tributario l’estinzione per inattività delle parti, pur rilevabile d’ufficio, può essere dichiarata soltanto nel grado in cui si è verificata; non può essere dichiarata per la prima volta in un grado successivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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