Cassazione Penale, Sentenza n. 38370/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la condanna per occupazione abusiva di immobile destinato a pubblica finalità, deducendo: (1) omissione di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis c.p.; (2) illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena al rilascio dell'immobile e presunta contraddizione sulla cessazione dell'occupazione; (3) omessa e insufficiente motivazione sul rifiuto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 L. n. 689/1981 e mancata valutazione prognostica della condotta futura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per genericità e mancata confutazione della motivazione della Corte d'appello, che aveva adeguatamente motivato il rigetto della particolare tenuità rilevando la prosecuzione dell'illecito e il sopralluogo dell'ultimo periodo. Ha invece ritenuto fondato il terzo motivo: la motivazione del giudice di merito sul rifiuto della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è apparsa apparente e carente perché non ha svolto l'analisi richiesta dall'art. 133 c.p. (modalità del fatto, personalità del condannato, condizioni di vita) né formulato una prognosi sul reinserimento sociale. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata soltanto in relazione alla possibile sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria e la Corte rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio su quel punto; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è resa irrevocabile.
Norme richiamate
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che non potesse essere applicata al reato permanente ancora in corso di esecuzione o protratto nel tempo, soprattutto alla luce della prova della persistenza dell'occupazione
Consente di subordinare la sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; la Corte ha ritenuto legittimo subordinare la sospensione al rilascio dell'immobile per limitare le conseguenze negative
Richiamato dalla ricorrente nella censura sulla sospensione; la Corte ha invece motivato sulla base dell'art. 165, chiarendo che la subordinazione è prevista dalla disciplina della sospensione condizionale
Riguarda la possibilità di sostituzione di pene detentive brevi con pene pecuniarie; la Corte ha rilevato che il giudice del merito deve applicare i criteri previsti dall'art. 133 c.p. e motivare la prognosi di reinserimento sociale quando respinge tale istanza
Contiene i criteri per la determinazione della pena, inclusi elementi da valutare (modalità del fatto, personalità del condannato, condizioni di vita) che sono necessari anche per valutare l'idoneità della sostituzione della pena; la Corte ha rimproverato al giudice di merito di non averli esplicitamente considerati
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Norma processuale che regola l'inammissibilità per genericità del motivo di ricorso in Cassazione; la Corte ha applicato questo criterio per dichiarare inammissibili i primi due motivi che non avevano confutato la motivazione della corte territoriale
Massime di principio
- La contestazione della mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) è difficile quando il reato è permanente o si protrae nel tempo: la continuità dell'illecito preclude generalmente la tenuità.
- Gli appellanti devono confrontarsi espressamente con la motivazione del giudice di merito: motivi generici che non affrontano le argomentazioni della sentenza impugnata sono spesso dichiarati inammissibili in Cassazione (art. 591 c.p.p.).
- La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato (art. 165 c.p.), quindi il vincolo al rilascio dell'immobile è ammissibile ove finalizzato a mitigare l'effetto del reato.
- Il rifiuto della sostituzione di pena detentiva con pena pecuniaria richiede una motivazione specifica: il giudice deve considerare i criteri dell'art. 133 c.p. e formulare una prognosi sul reinserimento sociale; l'assenza di tale analisi può determinare l'annullamento e il rinvio.
- Se la Corte concede la sospensione condizionale ma nega la sostituzione senza valutare gli elementi personali e sociali del condannato, la motivazione può essere ritenuta apparente e insufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38355/2022 del 12/10/2022
- Sentenza penale · 12 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38356/2022 del 12/10/2022
- Sentenza penale · 12 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38358/2022 del 12/10/2022
- Sentenza penale · 12 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38359/2022 del 12/10/2022
- Sentenza penale · 12 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38360/2022 del 12/10/2022
- Sentenza penale · 12 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38362/2022 del 12/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →