Cassazione Penale, Sentenza n. 13715/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione. Si contestava che il primo motivo di appello non fosse aspecifico perché mirava a una rivalutazione delle dichiarazioni del teste Giuseppe Chierici mediante articolata analisi e denunciava l'insufficienza degli altri elementi a carico. Inoltre si contestava la qualificazione della recidiva come espressione di maggiore pericolosità, sostenendo che la sentenza di primo grado l'avesse motivata con formule di stile insufficienti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato i motivi di appello come specifici in quanto enunciati e argomentati con critiche esplicite alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata (richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, n. 8825/2016). Per tali ragioni ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata (che aveva dichiarato inammissibile l'appello) e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata in testa al ricorso (modalità di trattazione); non oggetto di specifica interpretazione nella motivazione di merito.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come vizio di motivazione e violazione delle regole di valutazione della prova; la Corte ha esaminato se le doglianze di specificità e insufficienza motivazionale rientravano nelle doglianze consentite ai sensi di questa norma.
Norma richiamata in relazione alla valutazione della prova e alla motivazione della decisione di primo grado; dalla sentenza emerge che il ricorrente aveva svolto critiche puntuali sulle ragioni probatorie poste a fondamento della condanna.
Richiamata dal ricorrente nel rapporto con le doglianze di merito; la Corte di Cassazione ha valutato che le critiche mosse attengono a ragioni di fatto e di diritto sufficientemente specificate.
Norma sostanziale relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato; nel provvedimento impugnato la condanna era già stata statuida dal Tribunale di Modena e non è qui riformata nel merito, essendo la decisione di Cassazione limitata all'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità.
Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui un motivo di impugnazione non è aspecifico se enuncia e argomenta criticamente le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
Massime di principio
- Un motivo di appello non va dichiarato aspecifico quando enuncia chiaramente i punti critici e li argomenta: occorre svolgere un'analisi puntuale delle ragioni di fatto e di diritto che si contestano.
- La contestazione della valutazione delle dichiarazioni di un teste è ammissibile come motivo specifico se viene spiegato in che senso quelle dichiarazioni sono inidonee o contraddittorie rispetto alla ricostruzione dei fatti.
- La censura della recidiva deve evidenziare perché la qualificazione della recidiva incide sulla maggiore pericolosità dell'imputato e dimostrare l'insufficienza motivazionale della decisione di primo grado (non bastano formule di stile).
- La Corte di Cassazione sindaca la specificità e la sufficienza dell'argomentazione dell'appello e, se ritiene che i motivi siano specifici, può annullare l'ordinanza di inammissibilità e rinviare la valutazione al giudice d'appello per il merito.
- Per redigere un impugnazione efficace è utile: riportare elementi di fatto precisi, spiegare il nesso logico tra prova e decisione, indicare punti di incoerenza o carenza motivazionale e raccordare le doglianze alle norme procedurali richiamate.
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