Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47927/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancato deposito del mandato specifico ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater c.p.p. e, sulla base dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non si è pronunciata sul tema sostanziale relativo alla prescrizione/recidiva per effetto dell'inammissibilità.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna (art. 642 c.p.) per via del presunto errore sulla valutazione degli effetti dell'esclusione della recidiva sulla prescrizione (richiamando l'art. 157). Tuttavia il ricorso per cassazione “saltum” è stato proposto dal difensore senza il specifico mandato ad impugnare previsto per l'imputato giudicato in absentia dall'art. 581, comma 1-quater c.p.p.; la Corte ha ritenuto la questione procedurale decisiva e non ha esaminato il merito delle doglianze relative alla prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Norma che inquadra la condotta per la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile dal Tribunale di Verona; la Corte di legittimità non ha esaminato il merito della condanna per via dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente quale base per sostenere che l'esclusione della recidiva avrebbe inciso sui termini di prescrizione; la Corte non ha valutato la questione di merito a causa dell'inammissibilità procedurale

  • art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.

    «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio»

    La Corte ha interpretato la norma come applicabile anche al ricorso per cassazione proposto dall'imputato giudicato in absentia: il mandato specifico deve essere depositato a pena di inammissibilità. Tuttavia l'elezione o dichiarazione di domicilio sono richieste a pena di inammissibilità solo quando l'impugnazione renda necessaria la notifica del decreto di citazione a giudizio (tipicamente in appello)

  • art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.

    Norma che impone l'onere della dichiarazione o elezione di domicilio nell'atto di impugnazione quando necessario per la notifica del decreto di citazione a giudizio; va interpretata restrittivamente e la sua operatività è principalmente riferita all'appello

  • art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Prevede l'estensione di quindici giorni del termine per impugnare a favore dell'imputato assente; citata come elemento del complessivo "statuto" dell'imputato giudicato in absentia

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Richiamato nei limiti in cui prevede la possibilità di restituzione nel termine per proporre impugnazione se l'imputato prova di non aver avuto effettiva conoscenza del processo; segna un rimedio diverso rispetto all'obbligo del mandato

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma relativa alla rescissione del giudicato; la Corte sottolinea che la riforma tende a limitare la rescissione ai casi di effettiva mancata conoscenza del processo, riducendo l'area di applicazione quando l'assente abbia poi impartito mandato ad impugnare

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per gli effetti della dichiarata inammissibilità: condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato giudicato in absentia, il difensore deve allegare, a pena di inammissibilità, il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza: senza tale mandato il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile.
  • La giurisprudenza precedente è discordante, ma la Corte ha ritenuto coerente con la riforma "Cartabia" l'applicabilità dell'obbligo del mandato anche al giudizio di legittimità al fine di evitare rescissioni inutili del giudicato.
  • L'elezione o dichiarazione di domicilio vanno depositate a pena di inammissibilità solo quando l'impugnazione renda necessaria la notifica del decreto di citazione a giudizio (soprattutto in appello); per la cassazione l'onere della domiciliazione non è sempre obbligatorio, salvo casi espressi dalla legge.
  • Se si intende proporre impugnazione da parte di un imputato assente, è buona prassi ottenere il mandato specifico dopo la sentenza e allegarlo al ricorso, per evitare inammissibilità e sanzioni (spese e ammenda).
  • Se il ricorso solleva questioni di prescrizione legate all'esclusione della recidiva, tali questioni rimangono indagate solo se il giudizio di legittimità ammette il ricorso; un vizio procedurale d'inammissibilità impedisce la decisione sul merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.