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Sentenza

Sentenza del 03/12/2018 n. 238 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone che aveva accolto i ricorsi della società contro due avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 2009 e 2010. L’Ufficio contestava la non imponibilità IVA applicata dalla società a cessioni intracomunitarie e a operazioni verso consumatori privati comunitari, sostenendo che non fosse stata fornita documentazione idonea a dimostrare l’effettiva uscita delle merci dal territorio italiano. La società ha invece prodotto i documenti del corriere internazionale UPS, comprovanti la spedizione delle merci all’estero, nonché la documentazione relativa ai pagamenti dei clienti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza di primo grado favorevole alla società. Il Collegio ha ritenuto sufficiente la prova documentale del trasporto delle merci fuori dall’Italia e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l’errata indicazione o la cessazione della partita IVA del cessionario, così come la mancata iscrizione al VIES o l’omessa comunicazione del codice identificativo, costituiscono violazioni formali e non escludono il regime di non imponibilità quando siano provate le condizioni sostanziali dell’operazione e non emergano frodi. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere alla società le spese del grado di appello, liquidate in Euro 2.000,00 oltre IVA e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 8, primo comma, lett. a), D.P.R. 633/1972

    La disposizione riguarda il regime di non imponibilità IVA delle esportazioni, applicabile quando siano dimostrati i presupposti sostanziali dell’uscita dei beni dal territorio nazionale.

  • Art. 50, commi 1, 2 e 6, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427

    Le cessioni intracomunitarie sono effettuate in regime di non imponibilità, consentendo il pagamento dell’imposta nello Stato dell’Unione Europea di destinazione dei beni.

    Il regime di non imponibilità dipende dalle condizioni sostanziali dell’operazione, tra cui l’effettivo trasferimento dei beni in un altro Stato membro, e non viene meno per la sola indicazione errata, omessa o cessata della partita IVA del cessionario negli elenchi riepilogativi.

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 21183/2014

    L’indicazione di una partita IVA comunitaria cessata, o la sua omissione, non è sufficiente a negare la non imponibilità della cessione intracomunitaria, poiché ciò potrebbe determinare una doppia imposizione.

  • Sentenza Corte di Cassazione, Sez. V, ordinanza n. 10006 del 24 aprile 2018

    La mancata iscrizione del cessionario al sistema VIES non dimostra di per sé l’inesistenza dell’operazione. Sono decisive le condizioni sostanziali, salvo che siano presenti elementi di frode.

  • Sentenza Corte di Cassazione, Sez. V, n. 25651 del 15 ottobre 2018

    L’omessa o errata comunicazione del codice identificativo costituisce una violazione meramente formale e non incide sul regime di non imponibilità quando sia incontestata la qualità di soggetto passivo del destinatario e non vi siano seri indizi di frode.

Massime di principio

  • Per applicare il regime di non imponibilità IVA alle cessioni intracomunitarie, è essenziale dimostrare le condizioni sostanziali dell’operazione, soprattutto l’effettivo trasferimento dei beni in un altro Stato membro.
  • La prova può essere fornita mediante documenti di trasporto e consegna rilasciati da corrieri internazionali, integrati, se disponibili, da fatture, ordini, pagamenti e altra documentazione commerciale coerente.
  • Errori formali relativi alla partita IVA del cliente, alla sua iscrizione al VIES o agli elenchi riepilogativi non comportano automaticamente l’assoggettamento a IVA, se l’operazione è reale e non vi sono elementi di frode.
  • L’Amministrazione finanziaria non può fondare il recupero dell’IVA esclusivamente su irregolarità formali, quando il contribuente dimostri la natura effettiva dell’operazione e la destinazione estera dei beni.
  • La tutela del regime di non imponibilità è più forte quando il cessionario possiede effettivamente la qualità di soggetto passivo nello Stato di destinazione e non è contestata l’avvenuta consegna della merce all’estero.
  • In presenza di indizi concreti di frode, di operazioni inesistenti o di mancata prova dell’uscita dei beni dal territorio nazionale, le irregolarità formali possono invece concorrere a negare il regime di non imponibilità.

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