Sentenza del 03/12/2018 n. 2802 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - interesse ad impugnare - legittimazione ad agire - amministratore di fatto di una società - non sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un atto impositivo rivolto alla società, sostenendo di poter agire in qualità di amministratore di fatto e nell'interesse della società stessa. La questione riguardava la sua legittimazione ad agire e il suo interesse concreto all'annullamento dell'atto, nonostante l'atto non producesse effetti diretti nei suoi confronti.
La decisione
La domanda è stata ritenuta inammissibile, poiché l'amministratore di fatto non è legittimato a impugnare, in nome o nell'interesse della società, un atto impositivo intestato alla società quando tale atto non produce effetti nei suoi confronti. La conclusione è fondata anche sull'articolo 100 c.p.c., applicabile al processo tributario in virtù del rinvio generale previsto dall'articolo 1 del d.lgs. 546/1992, che richiede un interesse concreto e attuale ad agire.
Norme richiamate
Articolo 100 del codice di procedura civile
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
Nel processo tributario è necessario che il ricorrente abbia un interesse concreto, attuale e personale alla decisione. L'amministratore di fatto non può impugnare un atto intestato alla società se l'atto non incide direttamente sulla sua posizione giuridica.
Articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Il rinvio generale alle norme del codice di procedura civile rende applicabile anche al processo tributario il requisito dell'interesse ad agire previsto dall'articolo 100 c.p.c.
Massime di principio
- La legittimazione e l'interesse ad agire devono essere valutati in relazione agli effetti concreti dell'atto impugnato sulla posizione giuridica del ricorrente.
- Chi agisce come amministratore di fatto non può sostituirsi automaticamente alla società nell'impugnazione di un atto tributario intestato alla società.
- Un soggetto diverso dal destinatario dell'atto deve dimostrare uno specifico e diretto pregiudizio personale; il mero interesse indiretto o di fatto non è sufficiente.
- Nel processo tributario, prima di esaminare il merito della pretesa fiscale, il giudice può verificare d'ufficio o su eccezione la legittimazione e l'interesse concreto ad agire.
- Per impugnare validamente un atto tributario occorre normalmente agire in proprio, se l'atto produce effetti personali, oppure rappresentare formalmente il soggetto destinatario secondo le regole applicabili.
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