Sentenza del 03/12/2018 n. 287 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Agevolazioni - Eventi alluvionali - Qualificazione aiuti di Stato - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il diritto delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del 1994 a fruire delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla normativa emergenziale. Il punto centrale è stabilire se tali misure costituiscano aiuti di Stato incompatibili oppure se possano essere riconosciute perché rientranti nei limiti del regime de minimis, conformi a un regolamento di esenzione o comunque non eccedenti il danno effettivamente subito dall'impresa.
La decisione
Sulla base della decisione 2016/195 della Commissione europea, richiamata dalla Corte di cassazione, le agevolazioni possono essere riconosciute quando l'impresa dimostri di rientrare nei limiti del de minimis, quando l'aiuto sia conforme a un regolamento di esenzione oppure quando non superi l'ammontare del danno subito. In tali condizioni, le agevolazioni non devono essere qualificate come aiuti di Stato incompatibili. La decisione risulta quindi favorevole al riconoscimento del beneficio in presenza della prova dei presupposti richiesti.
Norme richiamate
Decisione della Commissione europea 2016/195
Le agevolazioni concesse alle imprese colpite dagli eventi alluvionali possono essere compatibili con il diritto dell'Unione europea se rientrano nel regime de minimis, sono coperte da un regolamento di esenzione o non eccedono il danno effettivamente subito.
Regolamento europeo sugli aiuti de minimis
Gli aiuti di importo contenuto, entro le soglie previste dalla disciplina europea applicabile, non sono considerati aiuti di Stato soggetti alla preventiva autorizzazione della Commissione.
Disciplina europea sugli aiuti di Stato e sui regolamenti di esenzione
Un'agevolazione può essere riconosciuta senza essere considerata incompatibile qualora rientri in un regolamento di esenzione applicabile e rispetti tutte le relative condizioni.
Massime di principio
- Per ottenere agevolazioni concesse in seguito a calamità naturali, l'impresa deve dimostrare sia il collegamento con l'evento dannoso sia il rispetto dei limiti quantitativi e sostanziali previsti dalla disciplina europea.
- La qualificazione di una misura come aiuto di Stato non comporta automaticamente il diniego del beneficio: occorre verificare se essa rientri nel de minimis, in un regolamento di esenzione o nella compensazione del danno effettivamente subito.
- Le agevolazioni non possono eccedere il danno causato dall'evento calamitoso; è quindi essenziale documentare in modo puntuale sia il danno sia l'importo dell'aiuto richiesto o ricevuto.
- In caso di contestazione da parte dell'amministrazione, il contribuente deve fornire la prova del rispetto delle soglie de minimis o delle condizioni di esenzione, nonché dell'assenza di sovracompensazione.
- La valutazione deve essere effettuata in concreto, considerando la natura della misura, l'importo complessivo degli aiuti ricevuti e il rapporto tra agevolazione e danno subito.
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