Sentenza del 03/12/2018 n. 2803 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - cd. "Redditometro" - accertamento sintetico - prova contraria - redditi esenti o soggetti a tassazione alla fonte - è tale - onere - incombe al contribuente. cd. "Redditometro" - prova contraria - evidenza documentale - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la determinazione sintetica di un maggior reddito, sostenendo che esso fosse giustificato, in tutto o in parte, da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. La questione centrale riguardava l'idoneità della prova contraria fornita e, in particolare, la necessità di documentare sia l'entità dei redditi sia la durata del loro possesso.
La decisione
La contestazione non è stata accolta, poiché la prova contraria richiesta nell'ambito dell'accertamento sintetico deve essere fornita mediante evidenza documentale idonea. Non è sufficiente una mera allegazione o una ricostruzione generica: il contribuente deve dimostrare documentalmente che le somme utilizzate per sostenere le spese o gli incrementi patrimoniali derivano da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, indicando anche l'ammontare e il periodo durante il quale tali disponibilità sono state possedute.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6
Il contribuente può dimostrare, anche prima della notificazione dell'avviso di accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
La norma consente al contribuente di fornire una prova contraria rispetto alla presunzione derivante dall'accertamento sintetico, ma richiede che l'entità dei redditi e la durata del loro possesso risultino da idonea documentazione. In assenza di tale documentazione, la prova non può considerarsi fornita.
Massime di principio
- Nel redditometro, il contribuente può superare la presunzione di maggiore capacità contributiva dimostrando l'origine lecita e fiscalmente compatibile delle somme utilizzate.
- La prova contraria è a carico del contribuente e deve essere concreta, specifica e documentale; non bastano dichiarazioni generiche, spiegazioni orali o la semplice disponibilità astratta di somme.
- Occorre documentare non solo l'esistenza e l'importo dei redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma anche la loro effettiva disponibilità nel periodo in cui sono state sostenute le spese contestate.
- La documentazione deve consentire di collegare temporalmente e logicamente le somme disponibili alle spese o agli investimenti utilizzati dall'Amministrazione per la ricostruzione sintetica del reddito.
- In situazioni analoghe, è opportuno conservare e produrre estratti conto, certificazioni fiscali, atti di donazione o successione, contratti, ricevute e ogni altro documento idoneo a dimostrare provenienza, importo e durata del possesso delle somme.
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