Sentenza del 03/12/2018 n. 2797 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - settore edile - operazioni oggettivamente inesistenti - prova contraria - dichiarazioni del direttore dei lavori - sono sufficienti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria contestava la detrazione o rilevanza ai fini IVA di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, desumendo l'inesistenza dei lavori dalla sproporzione tra il volume d'affari dichiarato e i beni strumentali a disposizione dell'impresa. Il contribuente ha fornito prova contraria mediante dichiarazioni extraprocessuali rese dai direttori dei lavori dei cantieri interessati, soggetti terzi non coinvolti nella controversia e in posizione qualificata per confermare l'effettiva esecuzione delle opere e il ruolo operativo dell'impresa.
La decisione
La prova contraria è stata ritenuta idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni. Le dichiarazioni dei direttori dei lavori, rese sotto la propria responsabilità e provenienti da soggetti indipendenti e direttamente informati sui fatti, possono superare la presunzione derivante dalla sproporzione tra volume d'affari e dotazione strumentale. La contestazione dell'Amministrazione finanziaria, fondata soltanto su tale sproporzione, non è quindi sufficiente.
Massime di principio
- La sproporzione tra volume d'affari e beni strumentali dell'impresa può costituire un indizio di inesistenza oggettiva delle operazioni, ma non dimostra da sola che i lavori non siano stati eseguiti.
- Il contribuente può fornire prova contraria anche attraverso dichiarazioni extraprocessuali di terzi estranei alla controversia, purché siano specifiche, coerenti e provenienti da soggetti direttamente informati sui fatti.
- Nel settore edile, le dichiarazioni dei direttori dei lavori possono avere particolare valore probatorio perché attestano l'esecuzione concreta delle opere e la partecipazione effettiva dell'impresa ai cantieri.
- La forza della prova dipende dall'indipendenza del dichiarante, dalla sua posizione professionale, dalla conoscenza diretta dei fatti e dalla coerenza della dichiarazione con la documentazione contabile e contrattuale.
- In presenza di contestazioni sulle operazioni, è opportuno conservare contratti, SAL, fatture, documenti di cantiere, pagamenti, fotografie, autorizzazioni e attestazioni dei direttori dei lavori, così da dimostrare la reale esecuzione delle prestazioni.
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