Sentenza del 03/12/2018 n. 278 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Definizione agevolata - Estinzione giudizio - Compensazione spese - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere. Le spese processuali sono state compensate tra le parti ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992, con la conseguenza che ciascuna parte sostiene le proprie spese e nessuna è tenuta a rimborsarle all'altra.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 11 del D.L. 50/2017, perfezionandola mediante il pagamento o l'adempimento delle condizioni richieste. Tale definizione ha fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione della controversia tributaria, poiché la pretesa oggetto del giudizio è stata definita secondo la procedura agevolata.
Norme richiamate
La definizione agevolata delle controversie tributarie, una volta perfezionata, elimina l'interesse alla prosecuzione del giudizio e comporta la cessazione della materia del contendere.
In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese processuali possono essere compensate tra le parti.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata viene validamente perfezionata durante un giudizio tributario, il processo normalmente deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- L'estinzione non equivale necessariamente all'accoglimento nel merito del ricorso: deriva dal venir meno dell'oggetto o dell'interesse alla decisione giudiziale.
- In caso di definizione agevolata, le spese di giudizio possono essere compensate, salvo diversa valutazione del giudice o specifiche disposizioni applicabili.
- È importante verificare che la definizione sia effettivamente perfezionata e non sia soltanto stata richiesta, poiché una semplice istanza non determina automaticamente l'estinzione del giudizio.
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