Cassazione Penale, Ordinanza n. 31345/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 14/10/2025. Dal testo risulta che il ricorso investiva, da un lato, la contestazione relativa alla recidiva, questione che la Corte di legittimità ha ritenuto nuova perché non devoluta al giudice di merito e quindi non prospettabile per la prima volta in cassazione; dall'altro, la configurabilità del reato contestato, indicato come fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 334 c.p., su cui il ricorso riproponeva censure già esaminate e respinte dai giudici di merito con motivazione ritenuta corretta, puntuale e coerente con le risultanze acquisite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentite le doglianze perché, per la parte relativa alla recidiva, introducevano una questione nuova non sottoposta al giudice di merito; per la parte relativa alla sussistenza del reato, riproponevano censure già adeguatamente vagliate e disattese nei gradi di merito. In conseguenza dell'inammissibilità, sono state applicate le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte richiama la fattispecie incriminatrice contestata, osservando che i motivi di ricorso sulla sua configurabilità riproducevano censure già respinte nei giudizi di merito.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste da questa norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta questioni di merito non devolute al giudice precedente, come la contestazione sulla recidiva se mai prospettata in appello.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza evidenziare reali vizi di legittimità.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando la motivazione della sentenza impugnata risulti giuridicamente corretta, puntuale e coerente con le emergenze istruttorie, senza manifeste incongruenze logiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31298/2026 del 14/08/2026
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31320/2026 del 14/08/2026
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31332/2026 del 14/08/2026
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31333/2026 del 14/08/2026
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31339/2026 del 14/08/2026
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31341/2026 del 14/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →