Cassazione Civile, Ordinanza n. 05365/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente regolatore e società)
La controversia
La controversia origina da una sentenza del Giudice di Pace di Mondovì, poi impugnata davanti al Tribunale di Cuneo. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello perché notificato oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata pubblicata il 5 maggio 2022 e che l’appello fosse stato notificato solo il 9 dicembre 2022. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolando tredici motivi. La Corte esamina in via assorbente il secondo motivo, con cui si deduceva erroneamente la scadenza del termine di impugnazione: i ricorrenti sostenevano, in modo apodittico e senza adeguato rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., che la sentenza di primo grado fosse stata pubblicata il 7 maggio 2022 e non il 5 maggio 2022, sicché l’appello sarebbe stato tempestivo. La Corte rileva invece che la pubblicazione effettiva era del 5 maggio 2022, come emerge anche dallo stesso ricorso, nel quale compare il timbro di deposito con quella data.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritenuta corretta la decisione del Tribunale sulla tardività dell’appello, il secondo motivo è infondato e assorbente rispetto a tutti gli altri. Non viene pronunciata condanna alle spese perché le parti intimate non hanno svolto difese. La Corte dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza di primo grado; nel caso concreto, essendo la pubblicazione avvenuta il 5 maggio 2022, l’appello notificato il 9 dicembre 2022 è tardivo.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il motivo di ricorso è censurato perché formulato in modo apodittico e senza adeguata specifica indicazione degli elementi processuali rilevanti, con conseguente inammissibilità della deduzione fattuale non correttamente supportata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
è il parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla tempestività dell’impugnazione deve essere specifica e autosufficiente, con puntuale indicazione degli elementi processuali rilevanti; deduzioni apodittiche non soddisfano l’onere imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- La tardività dell’appello va valutata con riferimento alla data effettiva di pubblicazione della sentenza impugnata e al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., detratta la sospensione feriale ove applicabile.
- Quando un motivo di ricorso è decisivo per la definizione della causa, l’infondatezza di quel motivo assorbe l’esame degli altri motivi.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la Corte può dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Come è indicizzato
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