Cassazione Penale, Ordinanza n. 14272/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito di condanna per il reato contestato è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che l'aveva ritenuta responsabile del reato di danneggiamento aggravato di un appartamento. Con il primo motivo ha contestato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 388, comma 3, c.p., sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove e delle risultanze istruttorie; la Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era diretta a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, e che riproponeva censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, la quale aveva ritenuto che i vistosi danni all'immobile fossero stati arrecati poco prima della restituzione dell'appartamento e che fossero imputabili alla ricorrente, unico soggetto nella comprovata disponibilità del bene e tenuto all'obbligo di conservazione. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; anche tale censura è stata ritenuta reiterativa di quella già proposta in appello ed è stata disattesa perché le modalità della condotta e la gravità del fatto erano incompatibili con il riconoscimento della particolare tenuità.
Norme richiamate
Disposizione richiamata quale norma incriminatrice oggetto della contestazione di responsabilità; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che la censura mirava a una rivalutazione delle prove.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in ragione delle modalità di attuazione dell'illecito e della sua gravità, incompatibili con tale valutazione.
Norma richiamata per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle risultanze di merito, quando la censura si risolva in un mero dissenso rispetto alla ricostruzione operata dai giudici di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che riproponga in cassazione, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, doglianze già esaminate e disattese con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità della condotta e la gravità dell'illecito rendano incompatibile una valutazione di minima offensività.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze processuali e pecuniarie previste dall'art. 616 c.p.p.
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