Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13057/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma dovuta da un'azienda ospedaliera a fronte di crediti poi riferiti alla ricorrente quale incorporante della precedente creditrice. In primo grado, dopo il pagamento del capitale, residuava la pretesa per interessi e spese; nel corso del giudizio era emersa una transazione tra le parti e il Tribunale aveva ritenuto che, per il mancato pagamento del saldo entro il termine pattuito, si fosse verificata la risoluzione di diritto della transazione con reviviscenza del credito originario, limitando però la condanna agli interessi sulla sorte capitale. La Corte d'appello, invece, pur riconoscendo la presenza di una clausola risolutiva espressa, ha ritenuto che l'esercizio del relativo potere fosse contrario a buona fede e integrasse abuso del diritto, valorizzando la modestissima incidenza economica del ritardo e la sua minima durata. La ricorrente ha impugnato tale decisione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1456 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe subordinato la risoluzione di diritto a una colpa del debitore e avrebbe introdotto una giustificazione del ritardo allegata solo in giudizio; ha inoltre contestato l'applicazione della categoria dell'abuso del diritto al potere di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1455 e 1322 c.c., affermando che, in presenza di clausola risolutiva espressa, il giudice non può valutare la gravità dell'inadempimento. La resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di prova della successione societaria, eccezione poi respinta perché documentata mediante atto di fusione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare della resistente sulla prova della successione societaria, ma ha dichiarato inammissibili, anche ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., i due motivi di ricorso, perché la sentenza impugnata si era conformata a principi già consolidati in tema di clausola risolutiva espressa e buona fede. La Corte ha affermato che, anche quando il contratto preveda una risoluzione di diritto, il potere della parte non inadempiente di avvalersene è governato dal principio di buona fede ex art. 1375 c.c. e dal divieto di abuso del diritto; pertanto il giudice deve verificare in concreto se la condotta posta a base della risoluzione integri effettivamente un inadempimento non solo materiale ma anche valutabile alla luce della funzione del rapporto e degli interessi perseguiti. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato il ritardo di due mesi e mezzo nel pagamento di una somma marginale rispetto all'assetto complessivo della transazione e la mancanza di conseguenze sull'economia del rapporto, sicché il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1456 c.c.

    La clausola risolutiva espressa non opera in modo avulso dal canone di buona fede: l'inadempimento che la giustifica deve essere effettivo e il suo utilizzo non può tradursi in abuso del diritto.

  • art. 1455 c.c.

    La doglianza è stata disattesa perché, nel caso di clausola risolutiva espressa, la questione non è la valutazione giudiziale della gravità dell'inadempimento secondo l'articolo, ma la verifica concreta della sussistenza di un inadempimento effettivo secondo buona fede.

  • art. 1322 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'autonomia negoziale, ma ritenuto non decisivo rispetto al limite della buona fede nell'esercizio del potere risolutorio pattuito.

  • art. 1375 c.c.

    È il parametro centrale: impone l'esecuzione del contratto secondo buona fede e governa anche l'esercizio della clausola risolutiva espressa, impedendone l'uso pretestuoso o abusivo.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come base normativa generale del dovere di correttezza e buona fede nei rapporti obbligatori.

  • art. 1356 c.c.

    Richiamato nel ragionamento della Corte come norma espressiva del rilievo della buona fede nell'assetto contrattuale.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato quale criterio interpretativo ed esecutivo del contratto secondo buona fede.

  • art. 1371 c.c.

    Richiamato in chiave sistematica tra le disposizioni che esprimono la necessità di lettura del rapporto contrattuale secondo buona fede.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    I motivi sono stati dichiarati inammissibili perché la sentenza impugnata si è conformata all'orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale base dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, il potere di risolvere il contratto non è sottratto al controllo del principio di buona fede ex art. 1375 c.c., che opera come limite all'esercizio del diritto potestativo.
  • Il giudice, investito della domanda di declaratoria di risoluzione ex art. 1456 c.c., deve valutare in concreto la condotta delle parti e può escludere la risoluzione quando il fatto materiale previsto dalla clausola, per le concrete circostanze del rapporto, non integri un inadempimento effettivo secondo buona fede.
  • Il divieto di abuso del diritto impedisce di avvalersi della clausola risolutiva espressa in modo pretestuoso o sproporzionato rispetto all'assetto degli interessi regolato dal contratto.
  • Quando la decisione di merito si conforma a un principio di diritto già consolidato, il ricorso per cassazione che mira a contestarlo può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaAbuso del dirittoNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.