Cassazione Civile, Ordinanza n. 25780/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva convenuto in giudizio alcuni soggetti chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati da condotte diffamatorie/calunniose e da falsa testimonianza rese in un precedente procedimento. I convenuti avevano eccepito che l'attore fosse privo di legittimazione processuale, poiché al momento dell'introduzione della causa era sospeso dall'esercizio della professione, così come lo era il co-difensore che lo assisteva. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione, ritenendo insussistente lo ius postulandi e aveva disposto anche la cancellazione di espressioni offensive contenute negli atti dell'attore, condannandolo alle spese. La Corte d'appello aveva confermato integralmente. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 91 e 96 c.p.c., sostenendo che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. dovesse incidere sulla soccombenza e sulle spese; 2) violazione dell'art. 182 c.p.c., assumendo che almeno uno dei difensori fosse ancora munito di potere rappresentativo perché la sospensione sarebbe stata comunicata solo dopo l'iscrizione a ruolo; 3) violazione dell'art. 301 c.p.c., perché il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso per sopravvenuta mancanza di potere; 4) violazione degli artt. 88 e 89 c.p.c., contestando l'ordine di cancellazione delle espressioni ritenute offensive; 5) violazione degli artt. 83 e ss. c.p.c., censurando la liquidazione delle spese, sul presupposto che il difensore di una parte fosse in realtà pagato anche dalle altre e che non dovessero perciò computarsi più liquidazioni distinte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: il primo perché il rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. non determina soccombenza reciproca né incide sulla liquidazione delle spese; il secondo perché mirava a contestare un accertamento di fatto già compiuto nei gradi di merito, oltreché comunque incompatibile con la definitività della sospensione disciplinare già prima dell'instaurazione della lite; il terzo perché presupponeva erroneamente che la sospensione fosse sopravvenuta nel corso del processo; il quarto perché la valutazione sul carattere offensivo delle espressioni e sull'ordine di cancellazione ex art. 89 c.p.c. è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione; il quinto perché postulava un accertamento di fatto precluso e, comunque, non spiegava alcuna incidenza giuridica della circostanza prospettata sulla liquidazione delle spese. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori importi indicati in dispositivo, anche in relazione alla definizione anticipata.
Norme richiamate
La regolazione delle spese segue la soccombenza secondo i criteri legali, senza che il rigetto di una domanda ex art. 96 c.p.c. comporti automaticamente soccombenza reciproca.
Il rigetto della domanda di responsabilità aggravata non produce di per sé effetti sulla soccombenza tali da giustificare la compensazione o la rideterminazione delle spese.
La censura è inammissibile quando pretende di rimettere in discussione un accertamento di fatto sullo ius postulandi già compiuto nei gradi di merito; inoltre, se la sospensione disciplinare era definitiva prima della lite, manca il presupposto della sanatoria.
La sospensione del processo per sopravvenuta perdita del potere rappresentativo presuppone che tale perdita sia intervenuta dopo l'instaurazione del giudizio; se il difetto esisteva già all'origine, la norma non si applica.
Richiamato insieme all'art. 89 c.p.c. nel contestare la cancellazione di espressioni offensive, ma senza un'autonoma ratio decisoria specifica nel testo.
L'apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni e sull'ordine di cancellazione è discrezionale e non è censurabile in sede di legittimità salvo limiti non dedotti nel caso di specie.
La doglianza sulle spese è stata ritenuta priva di rilievo giuridico, essendo due le parti convenute e quindi dovendo corrispondere due distinte liquidazioni, a prescindere da pattuizioni di fatto sui compensi.
La Corte ha richiamato la definizione anticipata e ha liquidato un importo in favore della cassa ammende secondo il meccanismo previsto dalla norma.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, secondo la regola applicabile in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma di inserimento del comma 1 quater all'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, richiamata nel dispositivo.
Massime di principio
- Il rigetto di una domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non comporta, di per sé, soccombenza reciproca né incide automaticamente sulla regolazione delle spese di lite.
- La censura in cassazione non può investire un accertamento di fatto ormai consolidato nei gradi di merito, specie quando si controverta sulla sussistenza o meno dello ius postulandi al momento della proposizione della domanda.
- La sanatoria del difetto di rappresentanza o difesa presuppone che il difetto sia emendabile; se il difensore era già privo del potere di rappresentanza prima dell'introduzione del giudizio, non opera una sanatoria postuma ex art. 182 c.p.c. e non vi è spazio per la sospensione ex art. 301 c.p.c.
- L'ordine di cancellazione delle espressioni sconvenienti o offensive contenute negli scritti difensivi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se la censura si limita a contrapporre una diversa valutazione di opportunità o di pertinenza.
- Nella liquidazione delle spese processuali rilevano le parti e le difese formalmente spiegate nel giudizio; allegazioni circa assetti di fatto interni al rapporto professionale tra difensore e parti non sono idonee, da sole, a incidere sulla regola della distinta liquidazione nei confronti delle diverse controparti.
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